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Attualità e Politica

14/10/2024 | 16:15

Scommesse estere senza concessione, CGA Sicilia sospende sentenza Tar Catania: la normativa nazionale è legittima

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Scommesse estere senza concessione CGA Sicilia sospende sentenza Tar Catania: la normativa nazionale è legittima

ROMA – La normativa italiana in materia di giochi è applicabile in quanto “l’obiettivo della lotta contro la criminalità organizzata collegata al gioco d’azzardo è idoneo a giustificare restrizioni alle libertà fondamentali purché siano soddisfatti i principi di proporzionalità, coerenza e sistematicità”. Questo vale anche per le agenzie di scommesse legate a bookmaker esteri senza concessioni, in questo caso Stanleybet. E’ quanto emerge da un’ordinanza del Consiglio di Giustizia siciliano, che ha ribaltato una sentenza del Tar Catania e accolto il ricorso della Questura di Ragusa contro un’agenzia di scommesse affiliata all’operatore, rinviando comunque la conclusione della vicenda alla fase di merito. Il Tar aveva accolto il ricorso in primo grado dell’agenzia, sulla scia della sanatoria creata in via giurisprudenziale dalla Corte Europea, per cui la posizione di Stanleybet si pone quale “eccezione alla regola” rispetto alla normativa italiana. Ora, però, il Collegio in secondo grado – sempre cautelare - ha ribaltato la situazione, facendo prevalere la normativa nazionale, che impone a chi intenda svolgere l’attività di raccolta di scommesse legali nel territorio dello Stato di ottenere apposito titolo concessorio dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli e l’autorizzazione di pubblica sicurezza dalle questure.

LA VICENDA – Nel 2018 il Questore di Ragusa aveva respinto l’istanza del titolare dell’agenzia, intenzionato ad avviare un’attività di raccolta scommesse affiliata all’operatore Stanleybet, privo di concessione in Italia. Il Questore aveva seguito la norma nazionale, secondo cui “la licenza di polizia per l’esercizio delle scommesse può essere rilasciata esclusivamente ai titolari della concessione governativa e non anche ai soggetti, titolari di adeguata abilitazione nel loro Paese di stabilimento, che non abbiano potuto ottenere la concessione”. Ma il Tar di Catania aveva smentito la Questura, ricordando che “la normativa italiana deve essere disapplicata se la licenza di pubblica sicurezza per l’esercizio delle scommesse è richiesta alla questura attraverso il bookmaker estero Stanleybet, che la Corte di Giustizia europea ha ritenuto “discriminato” nell’accesso al mercato italiano del betting”. Il “no” del questore era stato considerato quindi “invalido” (quindi nullo, ndr) in quanto adottato “sulla base di una norma suscettibile di disapplicazione”. Con questa ordinanza del Consiglio di Giustizia siciliano, tuttavia, ha accolto l’istanza cautelare richiesta dalla Questura e sospeso la sentenza del Tribunale amministrativo.

GL/Agipro

Foto Credits George Hodan CC0 1.0

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