ROMA - Il Comune non può estendere automaticamente ai punti di raccolta scommesse le limitazioni sulle distanze dai luoghi sensibili previste per gli apparecchi da gioco. È il principio alla base della sentenza con cui il Tar Lombardia ha accolto il ricorso presentato da una società contro il diniego del Comune di Curno, in provincia di Bergamo, all’attivazione di un servizio di raccolta scommesse all’interno di una sala Vlt già esistente. La vicenda riguarda un locale situato nel centro commerciale “Le Vele”, dove la società intendeva affiancare all’attività di sala giochi un servizio di raccolta scommesse. L’amministrazione comunale aveva negato l’autorizzazione richiamando la mancata "distanza minima di 500 metri dall'istituto scolastico Centro di Formazione professionale, così come previsto dalla Legge Regionale n. 3/2013", nonché la violazione della "distanza minima di 150 metri dal più vicino limite d’insediamento urbanistico residenziale".

La società - difesa dagli avvocati Giulio Di Matteo, Luca Giacobbe e Livio Sannino - ha contestato il provvedimento sostenendo che l’affiancamento dell’attività di raccolta scommesse a quella già esistente non configurasse una nuova installazione di apparecchi da gioco vietata dalla normativa regionale. Secondo il ricorrente, infatti, le limitazioni previste dall’articolo 5 della legge regionale lombarda riguardano gli apparecchi slot e videolotteries e non possono essere automaticamente estese alle attività di raccolta scommesse.

Il Tar ha ritenuto fondato il ricorso, individuando nel diniego comunale un presupposto giuridico errato, ovvero l’assimilazione della raccolta scommesse alla nuova collocazione di apparecchi da gioco. Nella sentenza, i giudici ricordano che il Comune aveva motivato il diniego sostenendo che l’attività richiesta fosse incompatibile con la disciplina regionale e locale sulle distanze dai luoghi sensibili. Tuttavia, precisano che "nel settore dei giochi pubblici, scommesse e Vlt (Video Lottery Terminal) sono attività diverse sia per funzionamento sia per disciplina amministrativa". Nello specifico, le scommesse consistono nel puntare una somma di denaro sull’esito di un evento futuro e incerto, mentre le Vlt sono apparecchi da gioco collegati alla rete telematica dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nei quali il giocatore inserisce denaro o ticket e l’esito della partita è determinato dal sistema di gioco. Una distinzione che, secondo il Tribunale, rileva anche sul piano urbanistico e autorizzatorio, poiché le due attività possono essere assoggettate a discipline differenti.

Il Tar precisa inoltre che l’attivazione di un servizio di raccolta scommesse costituisce una nuova attività sotto il profilo autorizzatorio, anche quando venga svolta in locali già autorizzati per altre tipologie di gioco. "L’attività di raccolta scommesse presenta infatti una propria autonomia funzionale, economica e amministrativa rispetto all’installazione di apparecchi Vlt, e questo giustifica appunto uno specifico titolo abilitativo", si legge nella sentenza. I giudici escludono quindi che il regime delle distanze possa essere esteso automaticamente ai punti di raccolta scommesse sulla base di un’interpretazione generale delle finalità di prevenzione e contrasto della dipendenza dal gioco.

La sentenza affronta anche i limiti dei poteri attribuiti agli enti locali. Per il Tar, le finalità di tutela della salute pubblica non consentono ai Comuni di estendere autonomamente le restrizioni previste dalla normativa regionale a fattispecie diverse da quelle espressamente disciplinate. "L’estensione delle limitazioni previste dall’art. 5 della Legge regionale 8/2013 e dalla relativa disciplina attuativa non può avvenire interpretando in via analogica le norme regionali, trattandosi di una disciplina sfavorevole all’iniziativa economica privata", affermano i giudici, aggiungendo che "per la stessa ragione l’estensione delle limitazioni non può neppure essere operata autonomamente dai Comuni con atti di pianificazione o esercitando il potere di ordinanza". Un principio particolarmente rilevante nel caso esaminato, poiché il diniego si fondava sia sulla distanza dai luoghi sensibili sia sulle prescrizioni urbanistiche comunali relative alla vicinanza delle aree residenziali. Sul punto, il Tribunale afferma: "Nessuna competenza regolatoria in materia di distanze è stata delegata dalla Regione Lombardia ai Comuni".

La decisione non mette in discussione, in termini generali, la legittimità delle misure distanziometriche previste per gli apparecchi da gioco. Stabilisce, piuttosto, che tali restrizioni non possono essere applicate a una diversa attività economica in assenza di una specifica base normativa. Il Tar Lombardia ha pertanto accolto il ricorso e annullato il diniego del Comune di Curno.

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