ROMA - La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal gestore di un circolo privato di Bari, confermando in via definitiva la condanna a sei mesi di reclusione per il reato di esercizio abusivo di scommesse. I giudici della Suprema Corte hanno ritenuto legittima la decisione della Corte d’Appello di Bari, precisando che risulta “inammissibile il ricorso per Cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado”.

La Cassazione ha evidenziato come le prove raccolte dimostrino un'organizzazione strutturata all'interno del locale. Sebbene l'imputato sostenesse di non aver svolto personalmente la raccolta delle giocate, i giudici hanno sottolineato la presenza delle apparecchiature telematiche e "il rinvenimento di 43 ricevute da gioco, all'interno del circolo gestito dall'imputato", elemento che attesta un collegamento diretto con un bookmaker estero privo della necessaria concessione statale.

I giudici della Suprema Corte hanno, inoltre, confermato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis codice penale) e delle attenuanti generiche: il ritrovamento delle 43 ricevute è stato ritenuto "dimostrativo dell'esercizio dell'attività in modo stabile e organizzato", mentre la concessione delle attenuanti è stata negata valutando "i numerosi precedenti penali dell'imputato per reati in materia di stupefacenti e per evasione, ritenuti sintomatici di una significativa capacità a delinquere".

A seguito della dichiarazione di inammissibilità, oltre alla pena detentiva e al pagamento delle spese processuali, il ricorrente è stato condannato al versamento di una sanzione pecuniaria pari a 3mila euro.

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