ROMA - L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con una determina, rende note le modifiche alle procedure per lo smaltimento, la distruzione e le altre attività consentite relative agli apparecchi con vincita in denaro, intervenendo sul decreto direttoriale del 30 marzo 2018 e sulla determinazione attuativa del 30 aprile dello stesso anno. Previsti tempi più lunghi per alcune operazioni sugli apparecchi da intrattenimento dismessi e obblighi di tracciabilità concentrati sulle schede di gioco. Le nuove disposizioni si applicano agli apparecchi dismessi a partire dal 1° novembre 2026.

La revisione nasce dai controlli svolti negli anni e dalla necessità di adeguare gli adempimenti alle attuali modalità di gestione degli apparecchi. Adm evidenzia che “il rischio di utilizzi illeciti si è riscontrato esclusivamente in relazione alle schede di gioco degli apparecchi dismessi”, che possono essere installate parallelamente all’interno di apparecchi regolari. Da questa valutazione deriva la scelta di mantenere la tracciabilità puntuale sulle schede, alleggerendo gli obblighi dichiarativi relativi agli apparecchi privati dei componenti di gioco, i cosiddetti cabinet. Un’altra modifica riguarda le tempistiche previste per alcune operazioni obbligatorie. La determina sostituisce in più punti il termine di sei mesi con quello di un anno, ampliando il periodo a disposizione dei proprietari per completare gli adempimenti previsti dalla disciplina.

La scelta tiene conto anche dell’andamento del mercato. Adm rileva infatti che “nell’ultimo biennio si è registrata una minore frequenza nel ricambio degli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro”. L’obiettivo dichiarato è “semplificare gli oneri dichiarativi posti a carico del proprietario” e prevedere un termine più ampio, che tenga conto “delle attuali tempistiche occorrenti per l’eventuale ricollocazione degli apparecchi sul mercato”.

Le nuove regole intervengono anche sulle comunicazioni relative all’ubicazione e alla movimentazione delle schede di gioco. In caso di spostamento, la comunicazione non dovrà più essere effettuata nella stessa giornata, ma entro sette giorni dall’operazione. I proprietari dovranno inoltre conservare per cinque anni la documentazione che comprova la movimentazione delle schede.

Resta, infine, in vigore anche l’obbligo di conservare per cinque anni i documenti relativi agli spostamenti, ai trasferimenti e alle cessioni degli apparecchi. Per i cabinet privati delle schede, dovrà essere mantenuta la documentazione che dimostri lo smaltimento, la distruzione o lo svolgimento delle altre attività consentite.

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