ROMA - Il Tribunale Amministrativo per il Lazio ha annullato un’ingiunzione di pagamento pari a oltre 53mila euro, emessa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nei confronti di un concessionario del bingo. La somma era stata richiesta per il periodo compreso tra novembre 2020 e maggio 2021, a titolo di proroga della concessione. La decisione prende spunto dai principi stabiliti dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 20 marzo 2025 secondo i quali la proroga “non rientra nelle ipotesi per le quali l’art. 43 della Direttiva n. 23/2014 autorizza la modifica postuma della concessione” e deve quindi essere disapplicata. Secondo il Tar Lazio, alla luce di questa pronuncia, la somma richiesta da Adm non poteva essere considerata un credito “già certo e dovuto” nei termini indicati nell’ingiunzione. Il rapporto tra Amministrazione e concessionario deve infatti essere rivalutato, tenendo conto delle concrete condizioni in cui l’attività è stata svolta.

I giudici del Tribunale Amministrativo chiariscono che ciò non significa necessariamente che, per il periodo in questione, non debba essere corrisposta alcuna somma, ma che l’eventuale importo dovrà essere nuovamente determinato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sulla base di una valutazione concreta del rapporto. Come precisato dalla Corte di Giustizia Europea, infatti, “l’illegittimità della proroga non esime il concessionario dal versamento all’Erario di un’indennità, a patto di non alterare il rapporto intercorrente con il concedente ad esclusivo vantaggio dell’esercente stesso”. Allo stesso tempo “l’indennità non potrà essere determinata in modo rigido e forfetario, ossia prescindendo dai rispettivi fatturati degli esercenti, ma dovrà tenere conto, in una logica tesa al riequilibrio del rapporto, della valutazione bilanciata di tale utilità (misurata sulla base dei fatturati conseguiti) e, altresì, dei vantaggi attribuiti (assegnazione pluriennale dell’utilità senza l’alea di gara), così come dei sacrifici imposti all’operatore economico per beneficiare della proroga del rapporto (mancata possibilità di trasferimento dei locali)”.

Nella sentenza del Tar è poi evidenziato un ulteriore aspetto, esposto dal ricorrente: il fatto che l’ingiunzione faccia riferimento al periodo dell’emergenza Covid. Secondo il Tribunale Amministrativo, infatti, è fondato il motivo del ricorso che contestava il pagamento del canone per i periodi in cui le sale bingo erano rimaste chiuse per effetto dei provvedimenti adottati dalle autorità per contrastare la pandemia. Si legge infatti nel dispositivo: “Emerge come il legislatore abbia stabilito che non è dovuto il canone di concessione previsto durante il regime di proroga tecnica non solo a seguito della sospensione delle attività delle sale bingo prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, ma anche per tutto il periodo di sospensione dell’attività”. In sostanza, la norma chiarisce che il suo scopo è quello di “esonerare i concessionari del gioco del bingo dal pagamento del canone durante il periodo di chiusura dell’attività imposta per ordine dell’autorità pubblica poiché, in questo periodo, non è ragionevole imporre il pagamento del canone in mancanza dello svolgimento dell’attività idonea a reperire le risorse necessarie per provvedere al suddetto pagamento”.

In definitiva, la sentenza non stabilisce che ogni eventuale obbligazione economica nei confronti di Adm sia definitivamente esclusa, ma impone all’Agenzia di rideterminare correttamente quanto eventualmente dovuto.

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