ROMA - Il limite di 100 euro settimanali per le ricariche dei Punti Vendita Ricariche (Pvr) è stato uno dei principali temi al centro dei 20 ricorsi discussi oggi davanti al Consiglio di Stato. A Palazzo Spada, il confronto ha riguardato la disciplina introdotta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e, in particolare, la sua legittimità e i suoi effetti dopo il passaggio dalle concessioni in proroga alle nuove aggiudicazioni.
Nel corso dell’udienza, il Presidente della Sesta Sezione ha chiesto alle parti di chiarire anche il profilo di costituzionalità legato all’eventuale eccesso di delega. E dunque, se l’esame in sede parlamentare sia avvenuto nei tempi previsti, così da legittimare la determina di Adm. Un passaggio che si inserisce in un contenzioso più ampio, nel quale gli operatori contestano diverse disposizioni della disciplina attuativa del decreto legislativo dinriordino dell'online.
Sul limite dei 100 euro, l’Avvocatura dello Stato ha difeso la misura richiamando i dati Adm relativi ai primi mesi del 2026. L’avvocato dello Stato, Amedeo Elefante, ha sostenuto che la soglia non avrebbe avuto effetti sulla raccolta né sulla dimensione del mercato. Secondo la posizione dell’Amministrazione, inoltre, i Pvr sarebbero stati riconosciuti e valorizzati dalla normativa e il sistema avrebbe mantenuto stabile la remunerazione dei concessionari. Elefante ha inoltre evidenziato l’adeguamento dei concessionari alle prescrizioni tecniche pubblicate da Adm nel marzo scorso, a conferma, secondo l’Avvocatura, dell’integrazione della disciplina dei Pvr nel nuovo assetto del gioco a distanza.
I ricorrenti hanno invece sottolineato come il mercato abbia individuato modalità alternative per gestire il limite di ricarica. Per l’avvocato Luca Porfiri, legale dell’associazione Cigo, resta comunque necessario “un chiarimento definitivo sulla legittimità della norma”. La questione, dunque, viene posta non solo in termini di effetti concreti sulla raccolta, ma anche di legittimità della misura e di proporzionalità rispetto alle finalità perseguite. Sul punto è intervenuta anche l’avvocato Annalisa Lauteri, legale di Sisal, secondo cui il limite deve essere “logico, proporzionale e funzionale”.
Il contenzioso nasce dalla determinazione direttoriale Adm del 25 ottobre 2024, con cui è stato istituito l’Albo dei Pvr e sono stati fissati requisiti e modalità operative per i punti vendita fisici collegati ai concessionari del gioco a distanza. Tra le disposizioni contestate c’è anche l’esclusione dall’attività per circoli privati e locali delle associazioni, anche se titolari di autorizzazione ex articolo 86 del Tulps.
La vicenda è arrivata al Consiglio di Stato dopo la sentenza del Tar Lazio, che aveva annullato gli articoli 9 e 10 della determinazione, relativi alle disposizioni transitorie e all’entrata in vigore. Il Tar aveva ritenuto che la nuova disciplina non potesse essere applicata agli operatori ancora in regime di proroga tecnica prima della conclusione della gara per le nuove concessioni. Nel frattempo, la procedura di assegnazione si è conclusa il 17 settembre 2025 e le nuove convenzioni sono diventate efficaci il 13 novembre 2025.
Per i ricorrenti, tuttavia, la conclusione della gara non avrebbe fatto venire meno l’interesse alla decisione. L’articolo 18 delle nuove convenzioni richiama la determinazione Adm del 25 ottobre 2024 e stabilisce che i concessionari possano stipulare contratti per l’attività di Pvr soltanto con punti vendita iscritti all’Albo. Sono inoltre previste penali di 5mila euro per ciascun accordo con un punto vendita non iscritto e, in caso di violazioni plurime e reiterate, la decadenza dalla concessione. Secondo gli operatori, quindi, le regole contestate continuerebbero a produrre effetti anche nel nuovo regime, attraverso il loro richiamo nelle convenzioni. Una questione che si intreccia anche con i procedimenti sanzionatori relativi a condotte anteriori al 13 novembre 2025, quando era ancora in vigore il regime di proroga.
Resta poi aperta la questione dei circoli e delle associazioni. La preclusione prevista dalla determinazione Adm del 2024 non era stata interessata dall’annullamento disposto dal Tar, mentre l’articolo 18 delle nuove convenzioni ricomprende tra i soggetti dei quali il concessionario può avvalersi i titolari delle autorizzazioni previste dagli articoli 86 e 88 del Tulps, senza distinguere espressamente in base alla forma giuridica. I ricorrenti chiedono quindi di chiarire la portata del rinvio alla determinazione Adm e, in particolare, la permanenza dell’esclusione per le realtà associative. Su questo punto, i legali di alcune associazioni - Francesca Dionisi, Sabina Monaco e Giuseppina Leuzzi dello studio LeMoDi Lega - hanno inoltre chiesto di rimettere la questione alla Corte Costituzionale.
Il Consiglio di Stato dovrà quindi confrontarsi sia con le questioni di legittimità, a partire dal limite di 100 euro, sia con la questione dell’attuale interesse alla decisione dopo il passaggio alle nuove concessioni. Al centro resta il rapporto tra la disciplina Adm del 2024 e il nuovo assetto concessorio, nel quale quelle stesse regole sono state richiamate nelle convenzioni.
L'attesissima decisione è attesa nelle prossime settimane.
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