ROMA - Il Consiglio di Stato torna sulle regole dei Punti Vendita Ricariche (Pvr) e conferma la legittimità del limite di 100 euro settimanali per le ricariche dei conti di gioco. La Sesta Sezione ha ritenuto la misura coerente con le finalità di tutela della salute e prevenzione della ludopatia. È quanto emerge da altre due sentenze del Consiglio di Stato sulla disciplina dell'Albo Pvr introdotta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la determinazione direttoriale del 25 ottobre 2024.
I giudici di Palazzo Spada hanno respinto i ricorsi di altri concessionari, ritenendo "manifestamente infondata" la questione di legittimità costituzionale relativa all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 41/2024 e infondate le contestazioni rivolte alla disciplina delle ricariche.
Secondo il Collegio, la finalità della norma non è principalmente quella di contrastare il riciclaggio, come sostenuto nei ricorsi, ma di "presidiare, piuttosto, la tutela della salute", in particolare attraverso la protezione dei soggetti vulnerabili e la prevenzione dei disturbi potenzialmente legati al gioco non responsabile.
Per quanto riguarda, inoltre, il limite dei 100 euro, i giudici hanno precisato che non si applica indistintamente a tutti gli strumenti di pagamento. La sentenza precisa che è circoscritto "al denaro contante e agli strumenti di pagamento costituiti dalle scratch cards" e non riguarda gli altri strumenti di pagamento già validati e idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari. Per il Collegio, questa distinzione "non è irragionevole", considerati i diversi rischi connessi alle modalità di pagamento. I giudici di Palazzo Spada escludono anche che il limite possa determinare un effetto di spostamento verso il gioco illegale. Non si può richiedere, si legge nella sentenza, di ridurre i limiti del gioco lecito per contrastare quello illecito, perché ciò comporterebbe una "progressiva erosione delle misure poste a tutela degli altri interessi pubblici coinvolti". Quanto all'entità della soglia, il Collegio osserva che si tratta di un limite settimanale che "astrattamente, potrebbe portare il cliente-giocatore ad effettuare ricariche fino ad un importo che, mensilmente, potrebbe arrivare, quantomeno, a 400 euro in soli contanti". Per i giudici, quindi, non si tratta di una soglia tale da rendere la misura sproporzionata.
Le due sentenze intervengono anche sul più generale regime di applicazione dell'Albo Pvr. Il Consiglio di Stato conferma che la nuova disciplina non poteva essere applicata immediatamente ai rapporti concessori ancora in regime di proroga tecnica, nelle more della procedura per l'assegnazione delle nuove concessioni. L'articolo 13 del decreto legislativo 41/2024, secondo il Collegio, deve infatti essere letto "nel quadro di un riordino complessivo della materia, quale frammento di una riforma di più ampia portata". Di conseguenza, come spiegano i giudici di Palazzo Spada, l'uso dei verbi al presente nella norma e l'assenza di uno specifico termine iniziale non sono sufficienti, secondo i giudici, a dimostrare la volontà del legislatore di rendere immediatamente operativa la disciplina. Una diversa interpretazione, si legge nella sentenza, "consentirebbe la parcellizzazione degli interventi di novella tradendo il disegno unitario che sottende alla legge delega".
Il Consiglio di Stato sottolinea inoltre che l'inasprimento dei requisiti per l'accesso all'Albo può comportare una riduzione della platea degli esercenti. Il dato di circa 23mila punti vendita iscritti, osservano i giudici, non è sufficiente da solo a dimostrare l'assenza di una contrazione della rete, non essendo stato specificato se tale numero sia inferiore e in quale misura rispetto ai punti vendita precedentemente attivi.
Resta dunque ferma la distinzione tra la legittimità della nuova disciplina e le modalità temporali della sua applicazione. Il limite di 100 euro per le ricariche in contanti e tramite scratch card è stato ritenuto conforme al quadro costituzionale e alla legge delega, mentre l'applicazione immediata dell'Albo ai concessionari in proroga tecnica è stata invece ritenuta illegittima.
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