ROMA - La vera vittoria per gli operatori riguarda invece l'articolo 6 della determinazione dell’Agenzia delle Dogane, che vietava ai gestori dei Pvr di installare qualsiasi apparecchiatura (PC, tablet o totem) utilizzabile dai clienti per accedere alla rete. La decisione segue di qualche mese un’analoga sentenza in merito della Corte Costituzionale, che aveva censurato parte del decreto Balduzzi.
Il Consiglio di Stato ha annullato tale divieto giudicandolo "sproporzionato e non adeguato", in quanto equivaleva a una sostanziale esclusione degli internet point dalla rete dei Pvr. Richiamando anche i principi della Consulta, i giudici hanno evidenziato che la prevenzione delle ludopatie non può tradursi in una restrizione indiscriminata, fermo restando il potere di Adm di riscrivere la regola, introducendo limiti più mirati che non vadano a configurare una raccolta abusiva di gioco fisicamente presidiata.
La Sesta Sezione ha inoltre confermato l'operato del TAR Lazio per quanto riguarda la fase transitoria. Adm non avrebbe dovuto applicare immediatamente il nuovo regime e l'iscrizione all'Albo ai concessionari che operavano in proroga tecnica prima della conclusione della gara per le nuove concessioni (assegnate poi a settembre 2025 e operative da novembre 2025). Una conferma che tutela il legittimo affidamento degli operatori per il passato, pur prendendo atto che con l'entrata in vigore delle nuove convenzioni il sistema dell'Albo Pvr è ormai pienamente a regime.
Agipronews è anche su Whatsapp! Iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato, cliccando qui: https://whatsapp.com/channel/0029VbBR2Gx23n3m47K2xS1S