Agipronews

Hai dimenticato la password?

Ultimo aggiornamento il 27/09/2024 alle ore 15:00

Lotterie

17/05/2003 | 17:30

GARA TOTOCALCIO: IL CONSORZIO TOTORICEVITORI PURI ANNUNCIA IL PRIMO RICORSO

facebook twitter pinterest
gara totocalcio il consorzio totoricevitori puri annuncia il primo ricorso

(n.t.) Trascorrono appena cinque ore dalla consegna delle buste e, per il bando Totocalcio organizzato dai Monopoli, è già tempo di carte bollate. In un comunicato, il Consorzio Totoricevitori Puri – presieduto da Omero Falleri – ha annunciato infatti un’azione di auto-tutela preventiva per l’esclusiva territoriale e di vendita di giochi a pronostico dei concessionari CONI.  Il CTI “ricorre cautelativamente contro qualsiasi assegnazione di concessione e nulla-osta che permetta la commercializzazione dei giochi a soggetti diversi dai ricevitori o comunque a soggetti non autorizzati dalle attuali e vigenti norme e regolamenti”. In difetto, prosegue la nota, Falleri preannuncia che “si attiverà in tutte le sedi opportune per la salvaguardia e la difesa dei diritti e degli interessi dei propri consorziati”. Quali sono allora i punti contestati dal Consorzio, che raggruppa ricevitori che hanno come unica attività la veicolazione di giochi leciti dello stato? Vediamoli uno per uno: in primo luogo, “non è stato notificato alcun passaggio dal CONI ai Monopoli delle competenze e non è stata ricevuta dagli stessi alcuna comunicazione in merito alle nuove clausole contrattuali che disciplinano il rapporto ricevitore-Aams”. Poi, sottolinea ancora il comunicato, “il contratto di concessione che regola il rapporto tra Coni e totoricevitorie ha durata quadriennale, con scadenze naturali dal 1997 al giugno 2001 e conseguentemente al giugno 2005. Inoltre, in base al disciplinare firmato nel novembre 2002 da Coni e Aams, le competenze in materia di giochi e scommesse sono competenza esclusiva del CONI fino al 30 giugno 2003”. Il Cti conclude ricordando che “effetti ed obblighi del contratto – ivi compresa l’esclusiva territoriale della distanza minima dei 250 metri che deve intercorrere tra due concessionari - sono ancora obbliganti le parti (Coni-totoricevitore) e non possono essere modificate unilateralmente da autorità estranea per competenza fino al 30 giugno 2003”.

Breaking news

Ti potrebbe interessare...

x

AGIPRONEWS APP
Gratis - su Google Play
Scarica

chiudi Agipronews
Accesso riservato

Per leggere questa notizia occorre essere abbonati.
Per info e costi scrivere a:

amministrazione@agipro.it

Sei già abbonato?
Effettua il login inserendo username e password