ROMA - Il Tar Toscana ha respinto la richiesta di sospendere, in via cautelare, la chiusura per 15 giorni di una sala giochi di Arezzo disposta dalla Questura. Il Presidente della Quarta Sezione ha ritenuto che i molteplici controlli effettuati nell'arco di un anno - durante i quali sono state trovate persone con precedenti - rendano sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento.
Il ricorso era stato presentato dai titolari dell'esercizio, che avevano chiesto la sospensione della misura del Questore. Nel decreto cautelare, il Presidente rileva che il provvedimento è stato adottato dopo "17 controlli effettuati nell’arco di un anno nell’esercizio in considerazione" durante i quali "sono state rinvenute persone con precedenti". Secondo il giudice, questi elementi rendono "verosimile, all’esame sommario possibile in questa sede", che ricorrano i presupposti dell’articolo 100 Tulps (Testo Unico di Pubblica Sicurezza), riferito agli esercizi che siano "abituale ritrovo di persone pregiudicate".
Il Tar ha quindi ritenuto prevalente l'esigenza di tutela dell'ordine pubblico rispetto ai possibili danni economici prospettati dalla società. In particolare, il decreto sottolinea che l'esigenza di interrompere il ritrovo abituale di persone pregiudicate, considerata la "pericolosità che a ciò si riconnette", prevale sui "pregiudizi patrimoniali paventati dalla parte ricorrente stessa", anche alla luce "dell'ampiezza dei riscontri posti a base del provvedimento".
La decisione riguarda per ora esclusivamente la richiesta di misura cautelare urgente. Il Presidente ha infatti respinto l'istanza di sospensione provvisoria e fissato al 29 ottobre 2026 la camera di consiglio per la trattazione collegiale della domanda cautelare.
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