ROMA - La Corte di Cassazione legittima la condanna per peculato pronunciata dal Tribunale di Oristano e confermata dalla Corte d’Appello di Cagliari nei confronti del legale rappresentante di una società di gestione di apparecchi da gioco, per il mancato riversamento alla concessionaria delle somme relative al cosiddetto “prelievo forzoso” introdotto dalla Legge di Stabilità per il 2015. I giudici della Corte Suprema hanno ribadito che tali somme conservano "natura pubblicistica" sin dal momento della riscossione e che il loro mancato versamento può integrare il reato di peculato.
La difesa aveva sostenuto che il mancato versamento riguardasse esclusivamente i rapporti economici tra gli operatori della filiera e non potesse quindi configurare un reato contro la pubblica amministrazione. Questa tesi è stata respinta dai giudici di legittimità, che hanno richiamato l’orientamento consolidato a partire dalle Sezioni Unite della Cassazione. “Tutte le somme immesse nel circuito del gioco lecito conservano natura pubblicistica sin dal momento della riscossione”, si legge nella sentenza, poiché derivano da un’attività “esercitata in regime di monopolio statale e sottoposta a penetrante controllo pubblico”. Da questo principio dipende, secondo la Corte, la rilevanza penale della condotta contestata. “Deve pertanto escludersi che il mancato versamento delle somme contestate possa essere ricondotto ad una mera vicenda negoziale tra operatori privati della filiera del gioco”, affermano i giudici.
La Cassazione ha confermato anche la possibilità di riconoscere al gestore di apparecchi la qualifica di incaricato di pubblico servizio, rilevante ai fini dell’articolo 314 del Codice penale. In base alla ricostruzione richiamata nella pronuncia, il gestore partecipa infatti alle attività di gestione e movimentazione degli incassi nell’ambito del servizio affidato in concessione. In particolare, pur non rivestendo formalmente la qualifica di agente contabile, il gestore “detiene il denaro nomine alieno per ragioni inerenti al servizio svolto”. La natura imprenditoriale privata dell’attività e le questioni relative alla ripartizione del rischio economico tra gli operatori, secondo la Corte, non incidono sulla qualificazione delle somme ai fini penali.
Un altro passaggio riguarda la quantificazione degli importi contestati. La difesa aveva evidenziato le difficoltà nel determinare con precisione l’importo del credito dovuto alla concessionaria, sostenendo che tale incertezza fosse incompatibile con l’accertamento della responsabilità. La Cassazione ha distinto la prova della "condotta appropriativa" dalla determinazione esatta dell’importo dovuto: “L’incertezza sul quantum non impediva di affermare la sussistenza del reato”, si legge nella decisione, “essendo sufficiente l’accertamento dell’omesso riversamento di somme certamente dovute e trattenute dall’imputato”. La Corte ha inoltre escluso che l’incertezza normativa, la pendenza di controversie civili o amministrative e la comunicazione di recesso dal rapporto con la concessionaria potessero escludere la rilevanza penale della condotta. In particolare, l’eventuale richiesta di distacco degli apparecchi dalla rete telematica non modifica, secondo i giudici, "né la natura pubblicistica delle somme già riscosse né l’obbligo di riversamento gravante sul gestore". La Sesta Sezione penale ha quindi rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al rimborso delle spese sostenute nel giudizio dalla parte civile.
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