ROMA - Il mancato versamento al concessionario della quota prevista dalla Legge di Stabilità 2015 per le slot non costituisce un danno erariale direttamente imputabile al gestore. E’ escluso quindi che la somma contestata all’impresa possa essere assimilata agli incassi delle giocate o al Preu. Lo ha stabilito la Corte dei Conti, in sede d’appello, respingendo il ricorso della Procura regionale del Lazio e confermando la decisione di primo grado che aveva escluso la responsabilità dell'ex amministratore di una società di gestione per il mancato pagamento di circa 19.500 euro.

La controversia riguardava le somme dovute in applicazione del prelievo straordinario da 500 milioni di euro introdotto dalla Legge di Stabilità del 2015, che aveva previsto una riduzione dei compensi spettanti agli operatori della filiera degli apparecchi da intrattenimento. Il procedimento aveva preso origine da un'indagine penale con cui “veniva contestato, tra l’altro, il reato di peculato per l’omesso riversamento al concessionario HBG Connex s.p.a. delle somme derivanti dagli incassi delle giocate effettuate mediante apparecchi Awp (Amusement With Price), nel periodo febbraio 2015 - maggio 2016". Le somme contestate ammontavano complessivamente a circa 27mila euro, di cui 7.494 euro a titolo di Prelievo erariale unico (Preu) e 19.459 euro relativi alla quota della Legge di Stabilità. L'azione della Procura contabile si era concentrata esclusivamente su quest'ultimo importo, poiché il Preu era stato comunque versato all'Erario dal concessionario.

Secondo la Procura, il gestore, in quanto incaricato della raccolta del gioco per conto del concessionario, avrebbe dovuto rispondere direttamente nei confronti dell'Erario. La quota straordinaria, essendo prevista dalla legge e destinata alle casse pubbliche, avrebbe infatti avuto natura erariale, rendendo il mancato versamento configurabile come un danno per lo Stato.

Di diverso avviso la difesa, secondo cui l'unico soggetto obbligato nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli era il concessionario. La somma richiesta al gestore rappresentava invece una quota di ripartizione interna del maggior prelievo, derivante dal rapporto contrattuale tra le due società e non da un'obbligazione diretta verso l'Erario. Nel respingere l'appello, la Corte dei Conti ha condiviso questa seconda interpretazione, chiarendo che le somme contestate “non riguardano le giocate acquisite presso le slot machines”, successivamente non riversate al concessionario, ma “afferiscono al compenso spettante e alla misura dello stesso dal concessionario al suo gestore”.

Una distinzione fondamentale rispetto al Preu, per il quale, sottolineano i giudici, “non v'è dubbio circa la configurabilità di un danno erariale”. La quota straordinaria introdotta dalla Legge di Stabilità 2015 presenta invece caratteristiche differenti, perché interviene sulla remunerazione degli operatori della filiera e non direttamente sulle somme raccolte attraverso le giocate.

A sostegno di questa conclusione, il Collegio richiama anche la norma di interpretazione autentica introdotta dalla legge n. 208/2015, in base alla quale il gestore non era tenuto a versare al concessionario l'intero compenso per ottenerne successivamente la redistribuzione, ma soltanto la quota corrispondente al prelievo straordinario. Un meccanismo che, secondo la Corte, riconduce la controversia a una “partita di dare e avere col concessionario”, sebbene derivante da un “prezzo” imposto dal legislatore.

La sentenza prende inoltre le distanze da precedenti pronunce che avevano assimilato il mancato pagamento della quota straordinaria all'omesso riversamento del Preu, evidenziando come le due ipotesi presentino “elementi di assoluta distinzione”. La disciplina utilizzata in quei casi per riconoscere la natura pubblica delle somme, osservano i giudici, riguardava infatti esclusivamente il regime del Preu.

La Corte evidenzia infine la novità della questione, trattandosi, per quanto risulta al Collegio, della prima pronuncia resa in secondo grado su questa specifica materia. Confermata quindi integralmente la sentenza di primo grado, con il rigetto dell'appello della Procura e la liquidazione di 1.500 euro per le spese legali, oltre agli accessori, a carico dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

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