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Ultimo aggiornamento il 12/03/2025 alle ore 12:00

Attualità e Politica

11/03/2025 | 17:20

Alessandria, il Consiglio di Stato nega l’installazione di apparecchi Videolottery: la sala non rispetta la distanza minima da un bancomat

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Alessandria il Consiglio di Stato nega l’installazione di apparecchi Videolottery: la sala non rispetta la distanza minima da un bancomat

ROMA - Semaforo rosso dal Consiglio di Stato per un esercente che chiedeva di installare sistemi di gioco “Videolottery” in un punto vendita di Alessandria. La decisione si lega ad un provvedimento del Questore che negava l’autorizzazione al ricorrente, in quanto il luogo scelto per l’apertura della sala gioco si trovava fuori dai limiti consentiti in merito alla distanza da luoghi sensibili (250 metri), nella fattispecie un bancomat.

L’appellante ha presentato ricorso dichiarando che l’attività non era da considerarsi nuova apertura, ma come una “riattivazione di licenza”, come previsto dalla legge regionale del Piemonte del 2021. Quest’ultima prevede, infatti, che i titolari di esercizi pubblici, che avevano dismesso gli apparecchi da gioco con la legge del 2016, avrebbero potuto reinstallarli anche in caso di “mutamenti di titolarità” senza che questa fosse considerata nuova installazione. Tuttavia, il Questore ha precisato che il precedente titolare del punto vendita indicato dal ricorrente “non è più esistente, in quanto incorporato in altra realtà imprenditoriale” pertanto “l’istanza non può essere considerata come subentro nell’attività precedentemente esistente”, ma come nuova apertura e quindi soggetta alla legge che impone il rispetto delle distanze minime da luoghi sensibili. L’immobile in considerazione, infatti, si trova a “105,40 metri lineari dal bancomat della Banca Nazionale del Lavoro”.

Nella sentenza del Consiglio di Stato è precisato anche che le leggi regionali del 2016 e del 2021 contengono disposizioni simili per quanto attiene alle distanze delle sale giochi dai luoghi sensibili. Tuttavia, “la prima pone l’obbligo di adeguamento anche a carico dei precedenti gestori, la seconda prevede espressamente che le norme in tema di distanze si applichino solo alle nuove aperture”. Ma non essendoci, in questo caso, continuità tra le due gestioni e non essendo rispettati i limiti del distanziometro, non può ritenersi legittima neanche la motivazione dell’appellante relativa al principio di libertà di iniziativa economica. Pertanto, il Consiglio ritenendo valide le misure restrittive imposte dalla Questura rigetta il ricorso.

FRP/Agipro

Foto credits Sailko CC BY 3.0

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