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Ultimo aggiornamento il 20/11/2024 alle ore 20:32
Decreto Ministeriale 30 gennaio 1997 (Gazz. Uff., 18 febbraio, n.40) Calendario delle estrazioni del gioco del lotto.
Il Ministro delle finanze:

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale é stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopra citate, come modificato con decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1994, n. 239, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale é stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione;

Visto l'atto di concessione alla Lottomatica s.c.p.a. di Roma per la gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato di cui ai decreti del Ministro delle finanze in data 17 marzo 1993, 8 novembre 1993, 11 gennaio 1995 e 25 luglio 1995, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 1997;

Visto l'art. 1 del regolamento per la disciplina delle estrazioni del gioco del lotto, adottato con decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1996, n. 691, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1997, che prevede la possibilitá di effettuare piú estrazioni per settimana;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/1990 in base al quale con decreto del Ministro delle finanze deve essere stabilita l'ora ed il giorno di chiusura della raccolta delle giocate, nonché il termine entro il quale i relativi dati devono affluire al sistema di automazione; Ritenuto che ricorre l'opportunitá di effettuare, oltre alla estrazione settimanale del sabato, una ulteriore estrazione nel giorno di mercoledí di ogni settimana;

Decreta:

Art. 1. Le estrazioni del gioco del lotto sono effettuate nei giorni di mercoledí e di sabato di ogni settimana. Qualora i giorni di estrazione cadano in festivitá riconosciuta agli effetti civili su tutto il territorio nazionale, le estrazioni sono rinviate al primo giorno feriale successivo.

Art. 2. I ricevitori del gioco del lotto possono effettuare la raccolta delle giocate dalle ore 7 alle ore 24 dei giorni feriali, ad eccezione dei giorni di estrazione, in cui la raccolta termina alle ore 19,30. Le operazioni di estrazione non possono iniziare prima delle ore 20,30 e comunque prima dell'avvenuto deposito delle matrici ottiche di tutte le ruote, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303.

Art. 3. Il presente decreto sará pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e troverá attuazione dal mercoledí successivo ai quindici giorni seguenti la data di pubblicazione.

Sulla Gazzetta Ufficiale numero 140 del 18 giugno é stato pubblicato il decreto che istituisce in via sperimentale, per 4 mesi, la terza estrazione settimanale del gioco del Lotto. L'articolo 1 di tale decreto stabilisce che a decorrere dall'estrazione successiva al 18 giugno 2005 le estrazioni del gioco del Lotto, alle quali sono abbinati i concorsi pronostici Enalotto di cui all'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1957 e successive modifiche saranno effettuate, in via sperimentale per un periodo di mesi quattro, nei giorni di martedi', giovedi' e sabato di ogni settimana. Qualora i giorni di estrazione cadano in festivita' riconosciuta agli effetti civili su tutto il territorio nazionale, le estrazioni sono rinviate al primo giorno feriale successivo salvo che lo stesso non coincida con una giornata di estrazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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