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Attualità e Politica

22/10/2024 | 08:23

Divieto di pubblicità giochi, Agcom archivia procedimento contro Telegram: “La piattaforma ha rimosso i contenuti illeciti non appena venuta a conoscenza”

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Divieto di pubblicità giochi Agcom archivia procedimento contro Telegram: “La piattaforma ha rimosso i contenuti illeciti non appena venuta a conoscenza”

ROMA – Agcom ha archiviato un procedimento contro Telegram, aperto in seguito a una presunta violazione del decreto Dignità. Nell'ambito dell'attività pre-istruttoria, infatti, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni aveva accertato la presenza, in 17 canali della piattaforma di messaggistica, di “contenuti di promozione o comunque di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro”, in violazione del divieto introdotto nel 2018.

LA DECISIONE – Nelle proprie memorie difensive, Telegram ha dichiarato non aver mai avuto alcuna relazione commerciale con i content creator proprietari dei canali in questione e di “aver immediatamente proceduto, non appena ricevuto l’atto di contestazione, a rimuovere i contenuti illeciti e disabilitare l’accesso dall'Italia ai canali indicati”. Inoltre, la società ha evidenziato come la policy della piattaforma Telegram Ad Plattform vieti “l'attività di pubblicità di giochi d’azzardo o scommesse, sia online che offline, o comunque di giochi che comportino premi in denaro, beni o qualsiasi altra utilità”. La società ha dichiarato poi “di non avere mai percepito alcun ricavo pubblicitario dalla propria piattaforma Ad Platform, e in generale di non aver ricevuto alcun ricavo pubblicitario in relazione ai canali oggetto di contestazione, né da nessun altro inserzionista italiano”.

Agcom ha quindi deciso “alla luce di quanto emerso dall’attività istruttoria circa l’assenza di rapporti commerciali con i content creator titolari dei canali”, che “si ritiene che non possa essere imputata alcuna responsabilità alla Società, in quanto la stessa appare non aver avuto alcuna conoscenza circa l’illecito commesso presso la propria piattaforma”. Di conseguenza, la condotta di Telegram pare soddisfare la condizione stabilita dal regolamento DSA (Digital Services Act), per il quale “il prestatore del servizio non è responsabile delle informazioni memorizzate su richiesta di un destinatario del servizio” a condizione che “non sia effettivamente a conoscenza delle attività o dei contenuti illegali” e che “non appena venga a conoscenza di tali attività o contenuti illegali o divenga consapevole di tali fatti o circostanze, agisca immediatamente per rimuovere i contenuti illegali o per disabilitare l'accesso agli stessi”.

GM/Agipro

Foto credits ebayink CC BY-NC-ND 2.0

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