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Ultimo aggiornamento il 22/04/2025 alle ore 18:35

Attualità e Politica

22/04/2025 | 13:32

Gara online, Adm pubblica nuove Faq sul bando: ulteriori chiarimenti sullo schema di Contratto di conto gioco

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Gara online Adm pubblica nuove Faq sul bando: ulteriori chiarimenti sullo Schema di Contratto di Conto Gioco

ROMA – L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) ha risposto a ulteriori quesiti sulla gara del gioco online attraverso un nuovo documento pubblicato nella sezione Faq del bando. 
Tra i quesiti diversi fanno riferimento allo schema di Contratto di conto gioco, il quale - come chiarisce l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - è predisposto da Adm. Innanzitutto viene chiarito che, pur essendo prevista un’eventualità di modifica, è possibile discostarsi dallo schema solo motivandone le ragioni. Tuttavia, sono modificabili solo le parti con non incidono in alcun modo con il rispetto delle regole amministrative, della convenzione di concessione e delle regole tecniche. "Lo schema di contratto di conto di gioco non è soggetto a preventiva approvazione di Adm, che può, però, nell’esercizio dei propri poteri di controllo verificarne la conformità alle suddette regole convenzionali”. 
Si specifica, inoltre, che in base alle regole amministrative, ogni riconoscimento di interessi legali al cliente - correlati a diverse circostanze - non è “ricollegabile in alcun modo all’obbligo che il conto di gioco deve essere improduttivo di frutti che rimane fermo e vigente. Il riconoscimento degli interessi legali, infatti, è una penale convenzionale riconosciuta al Cliente in caso di mancato rispetto di termini perentori previsti da contratto il cui valore è, semplicemente parametrato agli interessi legali e, cioè, al ritardo del concessionario nel dare seguito ad un proprio obbligo. In alcun modo, pertanto, è possibile espungere tale previsione dallo schema di contratto di conto di gioco”.

Ancora in riferimento allo schema di Contratto di conto di gioco, nella parte in cui si affrontano gli obblighi e responsabilità del Concessionario si precisa che il consenso esplicito al trattamento dei dati personali dei Cliente è necessario così come previsto “dal comma 1, lettera k, dell’articolo 12 ‘Obblighi e responsabilità del Concessionario’ dello Schema di Contratto di Conto di Gioco atteso che quanto riportato nello Schema di Convenzione di Concessione, e precisamente all’articolo 31, comma 3, si riferisce agli ‘Obblighi in materia di trattamento dei dati personali’ previsti dalla normativa vigente. Inoltre, si conferma anche che i dati personali forniti sono necessariamente conservati per tutta la durata del contratto e per i successivi 10 anni dalla chiusura del conto di gioco, “salvo l’insorgere di contenziosi che ne giustifichino l’ulteriore conservazione”. Questo anche per ciò che concerne tutti i dati che fanno riferimento alle movimentazioni (versamenti, prelievi, movimenti) generate dai sistemi di gioco “nel momento in cui il titolare di conto si avvale dei servizi erogati dal Concessionario, tenuto conto di quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio di cui al D. Lgs. 231/07 e s.m.i (art. 53)”.

Ulteriori quesiti presenti nel documento sulle nuove Faq inerenti alla procedure per l’affidamento in Concessione dell’esercizio e della della raccolta a distanza dei giochi, affrontano il pagamento dell’importo del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), per il quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli chiarisce che il candidato deve presentare un unico contributo ANAC dell’importo di euro 560,00, a “prescindere dal numero delle concessioni di cui richiede l’assegnazione”. Si specifica anche che l’imposta di bollo del valore di euro 16,00 è dovuta per la domanda di partecipazione con la quale il candidato può richiedere un numero massimo di cinque concessioni.

Successive domande si riferiscono alla sezione delle regole tecniche in cui è previsto che per il giocatore sia messa a disposizione, da parte del concessionario, una funzionalità che consenta di impostare autolimitazioni al gioco in termini dei parametri di “tempo”, “spesa”, “perdita” e “ricarica”. Si precisa, in tal senso, che misure di autolimitazione, nel rispetto dei limiti massimi consentiti in fase di prima attivazione, sono impostati dal giocatore. Inoltre, la funzionalità di autolimitazione “deve consentire al giocatore l’impostazione di autolimitazioni al gioco riferibili alternativamente al: giorno, settimana, mese e anno”. Per ciò che concerne i limiti di spesa ai fini del calcolo degli importi giocati devono essere inclusi anche eventuali bonus. Mentre, per quello che riguarda le misure di limitazione di “ricarica” e di “perdita di denaro” il concessionario è tenuto a rifiutare l’esecuzione di ricariche che comporterebbero il superamento del valore limite. “Con riferimento specifico alle autolimitazioni, che sono strumenti a disposizione del giocatore diversi dalle limitazioni di cui all’articolo 15, comma 1, lettera b, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, si precisa che il concessionario può impostare strumenti di autolimitazione al gioco, ulteriori rispetto a quelli elencati nella Parte Seconda, Capitolo 1, delle Regole Tecniche. Tali strumenti di autolimitazione devono essere notificati al giocatore con almeno un anticipo di sette giorni”.

Infine, con riferimento alle regole tecniche nella parte in cui si fa riferimento al superamento dei limiti impostati dal giocatore, Adm precisa che per tutte le tipologie di gioco deve essere sempre garantito “il solo completamento di eventuali sessioni di gioco che prevedono tornei o mani, la cui chiusura immediata comporterebbe una perdita di denaro per il giocatore. Non sono consentiti importi aggiuntivi di giocata”.

FRP/Agipro

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