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Attualità e Politica

05/07/2024 | 10:56

Giochi, Consiglio di Stato conferma chiusura di una sala a Marlengo (BZ): il distanziometro non provoca effetto espulsivo, esercizio troppo vicino ad una Onlus

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Giochi Consiglio di Stato conferma chiusura di una sala a Marlengo (BZ): il distanziometro non provoca effetto espulsivo esercizio troppo vicino ad una Onlus

ROMA – Una sala giochi del Comune di Marlengo, in provincia di Bolzano, dovrà chiudere per l’applicazione della legge sul distanziometro. Lo ha stabilito la Sezione Sesta del Consiglio di Stato, confermando la sentenza del Tar di Bolzano, che aveva accertato una distanza inferiore a 300 metri tra la sala e un luogo sensibile, in violazione della norma provinciale del 1992.

LA VICENDA – Il Comune di Marlengo, nel giugno del 2023, notificava il provvedimento di chiusura della sala, per la presenza di un luogo sensibile nel raggio di 300 metri, come stabilito dalla Legge Provinciale del 1992 e dalla successiva Delibera  del 2018, che ha introdotto nuovi luoghi sensibili. Il titolare della sala aveva contestato che il luogo sensibile non fosse presente né nella visura camerale né sul sito dell’Associazione in questione, ma fosse “una villetta priva di insegne e/o cartelli riconducibili all’attività svolta dall’ente”. 

I Giudici hanno però confermato quanto già espresso dal Tar, ossia che “le unità abitative sensibili nel raggio di 300 metri previsto dalla normativa sono già da alcuni anni concesse all’Associazione”. Tutto ciò è documentato nelle fonti aperte “istituzionali”: la sede dell’associazione, infatti, è presente sul sito ufficiale della Provincia Autonoma di Bolzano, nella sezione “Registro dei servizi sociali e sociosanitari accreditati” e sottosezione “servizi per minori autorizzati ed accreditati”. La struttura è dunque “ascrivibile non solo alla categoria delle “cooperative sociali nelle quali vengono accolte persone affette da patologie psichiatriche”, ma anche alla più ampia nozione di “istituti frequentati principalmente dai giovani” prevista dalla Legge Provinciale. I Giudici hanno poi confermato come prive di fondamento anche lamentele circa un eventuale effetto espulsivo: il consulente tecnico, infatti, ha sottolineato come “l’applicazione del criterio della distanza dai siti sensibili individuati non determina una privazione dell’intero segmento di mercato”.

GL/Agipro

Foto credits Sailko CC BY 3.0

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