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Ultimo aggiornamento il 05/12/2024 alle ore 10:00

Attualità e Politica

04/12/2024 | 14:10

Giochi e distanziometro, Consiglio di Stato respinge ricorso: non ravvisato effetto espulsivo a Reggio Emilia, tre sale restano chiuse

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Giochi e distanziometro Consiglio di Stato respinge ricorso: non ravvisato effetto espulsivo a Reggio Emilia tre sale restano chiuse

ROMA – Confermata la chiusura per tre sale giochi di Reggio Emilia perché troppo vicine a luoghi sensibili. E' quanto stabilito dal Consiglio di Stato, confermando una sentenza del Tar dell’Emilia Romagna. Il provvedimento di chiusura del Comune era stato notificato nel 2018 come conseguenza della legge regionale del 2013 sul distanziometro. La norma impedisce l'installazione di apparecchi a meno di 500 metri dai luoghi sensibili, definiti a Reggio Emilia con una delibera della Giunta Comunale del 2017, che ha stabilito una mappatura poi aggiornata con una successiva delibera del 2018. I Giudici, in questo caso, hanno confermato la chiusura perché non hanno rilevato l’effetto espulsivo a cui si era appellata la società che gestisce le tre sale.

LA CONTROVERSIA - La ricorrente sostiene in particolare che la delocalizzazione sarebbe stata impossibile, “perché giuridicamente non consentita in base agli strumenti urbanistici”. Ritiene poi che la distanza di una delle sale da una scuola di danza e una di karate non sarebbe determinabile perché si tratta di strutture private e non di impianti sportivi, luoghi sensibili in base alla legge regionale. Infine, il Comune non avrebbe dimostrato di aver effettuato la misurazione tenendo conto delle norme di circolazione dei pedoni del Codice della strada. Il Comune ha ribadito la piena attendibilità della verificazione eseguita nel procedimento al Tar, che tiene conto “sia della disciplina urbanistica vigente, sia di quella prevista dal piano all’epoca dei fatti”. Sostiene poi che la qualificazione come impianti sportivi della scuola di danza e della scuola di karate sarebbe corretta, così come il calcolo delle distanze.

LA DECISIONE – Dopo aver disposto un’istruttoria, il Consiglio di Stato ha richiesto al Comune di presentare i provvedimenti di disciplina urbanistica che avrebbero causato l’effetto espulsivo lamentato dal ricorrente. Verificato ciò, i Giudici hanno optato per la corretta applicazione del distanziometro: i provvedimenti impugnati sono del 30 luglio 2018, ovvero risalgono ad un momento in cui, secondo le informazioni fornite dal Comune, la delocalizzazione era consentita, se pure con l’onere aggiuntivo della stipula di un accordo operativo o dell’inserimento nel POC (Piano operativo comunale). Per questo motivo il Tribunale ha respinto il ricorso.

GL/Agipro

Foto credits Sailko CC BY 3.0

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