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Ultimo aggiornamento il 19/03/2025 alle ore 16:30

Attualità e Politica

19/03/2025 | 10:20

Giochi e distanziometro, il giudice di pace annulla sospensione dell’attività delle slot in una sala di Rio Saliceto (RE): “Trasferimento ad un altro concessionario non è nuova installazione”

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Giochi e distanziometro il giudice di pace annulla sospensione dell’attività delle slot in una sala di Rio Saliceto (RE): “Trasferimento ad un altro concessionario non è nuova installazione”

ROMA – Il giudice di pace di Reggio Emilia ha annullato un'ordinanza del Comune di Rio Saliceto, in provincia di Reggio Emilia, che stabiliva lo stop dell’attività delle slot machine in una sala da gioco per mancato rispetto della distanza minima (500 metri secondo la legge regionale dell'Emilia-Romagna) da una scuola, considerata luogo sensibile. La sala è la prima a poter riaprire nel territorio comunale: potrà mantenere attivi gli apparecchi da intrattenimento e il gestore non dovrà pagare 15mila euro di sanzione. Il Comune aveva infatti considerato come “nuova apertura” un cambio di concessionario della sala da gioco, avvenuto a marzo 2024 e questo avrebbe obbligato l'esercizio a sottostare alle norme del distanziometro. La società che gestisce la sala, difesa dall'avvocato Filippo Boccioletti, ha però dimostrato che il trasferimento della titolarità della licenza di gioco da un concessionario all'altro non può essere considerato come una nuova installazione di apparecchi da intrattenimento. L'ordinanza comunale quindi non rispettava la legge regionale sul gioco. “Se la ratio della normativa regionale – ha commentato l'avvocato Boccioletti, consulente As.Tro – è evitare nuove aperture, quella di cui si tratta non è (e non potrebbe essere nemmeno in astratto) considerata tale in quanto l’installazione degli apparecchi awp in questione non è nuova nella sostanza: ordinanze come quella di cui si discute violano non solo la normativa regionale ma anche la ratio ad essa sottesa”. Secondo Boccioletti, la sentenza del giudice di pace “ha evidenziato la centralità non solo del valore della tutela della salute, ma anche di quello altrettanto costituzionalmente rilevante dell’esercizio delle attività economiche, dando rilievo decisivo all’esigenza alla continuazione dell’attività d’impresa”.

DVA/Agipro

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