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Ultimo aggiornamento il 17/09/2024 alle ore 21:15

Attualità e Politica

11/09/2024 | 13:26

Giochi e limiti orari, Consiglio di Stato respinge ricorso di un bar di Schio (VI): "I comuni possono aggiungere ulteriori fasce di chiusura"

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Giochi e limiti orari Consiglio di Stato respinge ricorso di un bar di Schio (VI): I comuni possono aggiungere ulteriori fasce di chiusura

ROMA - Le ulteriori restrizioni orarie per gli apparecchi da gioco aggiunte dal Comune di Schio sono legittime, poiché l'amministrazione ha diritto ad aggiungere ulteriori fasce di chiusura. Lo ha ribadito il Consiglio di Stato, confermando la decisione del Tar Veneto in seguito al ricorso di un bar nel paese del vicentino.

LA VICENDA - Tramite un'ordinanza del 30 dicembre 2019, il Sindaco del Comune di Schio, aveva vietato l'utilizzo degli apparecchi per il gioco lecito dalle 7 alle 10, dalle 13 alle 15, dalle 18 alle 20 e dalle 22 alle 7 di tutti i giorni. L’appellante, che gestisce un bar in Schio, ha ritenuto queste limitazioni più stringenti di quelle previste dalla deliberazione della Giunta Regionale, nonchè in contrasto con la legge della Regione Veneto e con quanto stato stabilito in sede di Intesa in Conferenza unificata del 7 settembre 2017.

Motivazioni del ricorso che non hanno convinto i giudici. In primo luogo, all’atto dell’adozione dell’ordinanza sindacale del 30 dicembre 2019, la deliberazione della Giunta non era ancora entrata in vigore. Pur adottata lo stesso giorno dell’ordinanza, risulta pubblicata sul Bollettino regionale solo successivamente, ossia il 10 gennaio 2020. Pertanto, "la fissazione di limiti orari più stringenti per gli apparecchi da gioco da parte del Sindaco non è illegittima". Di conseguenza, la mancata entrata in vigore della deliberazione, ha reso allo stesso modo non applicabile la previsione della legge regionale, che delega alla Giunta regionale la fissazione delle fasce orarie, in linea con le indicazioni dell’Intesa in sede di Conferenza unificata del 2017. 

Inoltre, nella deliberazione della Giunta è presente una clausola, secondo cui “i comuni possono aggiungere alle predette fasce di interruzione anche ulteriori fasce orarie di chiusura, anche in relazione alla situazione locale”. Quindi, anche se la deliberazione fosse stata applicabile, il Comune di Schio avrebbe potuto comunque fissare limiti più stringenti di quelli individuati dalla Giunta regionale, proprio perché autorizzato da quest'ultima. I singoli comuni - chiariscono i giudici - "possono stabilire restrizioni rispetto a quelle derivanti dalle previsioni regionali. La paventata conseguente disomogeneità, sul territorio regionale, delle fasce orarie è, in verità, meramente apparente, dovendo essere considerata anche l’esigenza di adeguare quelle fasce orarie alle situazioni locali, ovviamente entro ragionevoli limiti che non conducano ad un totale sovvertimento delle indicazioni regionali".

GL/Agipro

Foto credits Sailko CC BY 3.0

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