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20/12/2024 | 12:03

Gioco online, Agenzia delle Dogane: proroga tecnica delle concessioni fino al 17 settembre 2025, corrispettivo in due rate

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Gioco online Agenzia delle Dogane: proroga tecnica delle concessioni fino al 17 settembre 2025 corrispettivo in due rate

ROMA – Arriva la proroga tecnica per i concessionari del gioco online: tutti i partecipanti alla gara pubblicata in Gazzetta Europea il 18 dicembre potranno continuare l’attività fino al 17 settembre 2025. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha pubblicato una determina che garantisce di fatto la continuità del servizio di raccolta. I concessionari dovranno presentare espressa comunicazione all’Ufficio gioco a distanza e scommesse entro e non oltre il 27 dicembre 2024, obbligandosi a versare il corrispettivo per la proroga tecnica in due rate. 

VERSAMENTI – La prima rata deve essere saldata entro il 15 febbraio 2025. Per gli operatori titolari di una concessione rilasciata nel 2015, “un importo pari a 1/14 del corrispettivo una tantum pari a 200 mila euro”, per i concessionari del 2009 “un importo pari a 1/18 del corrispettivo una tantum”. La scadenza della seconda rata è fissata al 15 luglio 2025: Per i concessionari del 2015, l’importo sarà pari a “78/2555 del corrispettivo una tantum pari a 200 mila euro, corrispondenti ai giorni effettivamente residui rispetto al termine del 17 settembre 2025”, per gli altri “a 78/3285 del corrispettivo una tantum”. 

GARANZIA – I concessionari abilitati alla raccolta a distanza dei giochi pubblici che intendano avvalersi della proroga tecnica e che hanno una garanzia in scadenza al 31 dicembre 2024 devono prestare una nuova garanzia oppure presentare una proroga di quella in vigore a copertura dell’ulteriore attività in concessione. 

La nuova garanzia oppure l’adeguamento di quella in essere deve avere efficacia sino al 17 dicembre 2025 prevedendo l’ulteriore anno di ultrattività della stessa al 17 dicembre 2026. L’adeguamento della garanzia deve essere presentato all’Ufficio Gioco a distanza e scommesse entro il 31 gennaio 2025. 

CESSAZIONE RAPPORTO CONCESSORIO – I concessionari che non intendano aderire alla proroga tecnica e per i quali si procederà all’interruzione della raccolta a partire dal 1° gennaio 2025, “devono procedere alla dismissione dell’attività nel rispetto delle seguenti condizioni: a) non accettare nuove iscrizioni e non procedere all’apertura di nuovi conti di gioco; b) comunicare, nell’immediatezza, ai titolari di conti di gioco l’imminente termine della concessione, in data 31 dicembre 2024 e della offerta di gioco; c) inviare immediata comunicazione di recesso dal contratto di conto di gioco con invito al prelievo delle giacenze entro il 28 febbraio 2025, comunicando, altresì, che, a seguito della del concessionario, a decorrere dal 31 dicembre 2024, il prelievo dal conto di gioco sarà possibile solo richiedendolo al servizio clienti della società, presso l’indirizzo e-mail/PEC comunicato ai clienti; d) chiudere i conti di gioco per i quali si sia proceduto alla liquidazione dei giocatori; definire la situazione relativa a tutti i conti sospesi; provvedere al passaggio (anticipato) allo stato dormiente dei conti di gioco, di cui i clienti non hanno chiesto nei termini la liquidazione e che hanno ancora un saldo prelevabile diverso da zero, provvedendo a versare allo Stato l’importo corrispondente, entro il giorno 1° marzo 2025 impegnandosi espressamente a corrispondere l’intero importo del saldo ai giocatori che dovessero, successivamente, farne richiesta entro 3 anni dalla data della loro ultima transazione”.  Le operazioni devono concludersi entro il 10 marzo 2025. Alla scadenza del termine, “Adm valuta l’effettiva realizzazione delle attività, il versamento all’erario di tutte le somme dovute dal concessionario, a titolo di imposta unica, canone di concessione, conti dormienti e a qualsiasi altro titolo e, qualora tutte le attività siano state effettivamente adempiute provvede allo svincolo della garanzia. In caso contrario, ADM procede all’incameramento della garanzia a titolo di risarcimento del danno”.

NT/Agipro

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