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Attualità e Politica

18/04/2025 | 08:55

Lotto, Tar Lazio accoglie ricorso contro revoca concessione di una ricevitoria dell'Aquila: “Sproporzionato considerare solo i limiti minimi di raccolta”

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Lotto Tar Lazio accoglie ricorso contro revoca concessione di una ricevitoria dell'Aquila: “Sproporzionato considerare solo i limiti minimi di raccolta”

ROMA – Il limite minimo biennale di 25.530,53 euro per la raccolta del gioco del Lotto non può essere valutato a prescindere dal contesto generale in cui si trova il punto vendita, in quanto “rappresenta un parametro indiziario e non un presupposto assoluto ed automatico per la revoca della concessione, specie laddove emergano situazioni oggettive e documentate che abbiano inciso sulla performance della ricevitoria”. Lo ha ribadito il Tar del Lazio in una sentenza con cui accoglie il ricorso della titolare di un esercizio dell'Aquila contro la revoca della concessione. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) aveva adottato il provvedimento a marzo 2024, per il mancato raggiungimento, da parte del punto vendita, del limite minimo di raccolta nel biennio 2021/2022.

I giudici amministrativi hanno quindi accolto le osservazioni della ricorrente, riconoscendo che la ricevitoria è tornata nella sua sede originaria solo nel 2021, dopo averla dovuta abbandonare nel 2009 a causa del terremoto. Proprio gli effetti del sisma influenzano il contesto urbano della città dell'Aquila che, si legge nella sentenza, “permane ancora oggi caratterizzato da difficoltà di accesso e da una limitata ripresa della vita economica e sociale”. Inoltre, “nei primi mesi del 2024 si è registrato un netto incremento della raccolta, correlato anche alla ripresa delle attività universitarie in prossimità dell’esercizio”. Di conseguenza, “l’applicazione del parametro reddituale in termini meramente aritmetici e avulsi dal contesto concreto si risolve in una violazione ingiustificata del principio di proporzionalità e nella frustrazione della finalità propria della disciplina del gioco pubblico, la quale non è orientata alla mera produttività economica delle ricevitorie, ma piuttosto all’efficiente, ordinato ed equilibrato presidio del territorio”.

Il Tar del Lazio ha inoltre evidenziato come i dati del 2022 rientrino nel periodo di sospensione dei limiti minimi di raccolta del gioco del Lotto, dovuta alla pandemia da Covid-19. Una sospensione stabilita dalla stessa Adm per il biennio 2021/2022 e che, come già emerso in altre sentenze dello stesso tribunale, “impone una lettura estensiva della tutela anche per l’annualità 2022, e dunque anche in relazione al biennio 2022/2023, specie ove l’annualità 2022 risenta ancora strutturalmente della coda dell’emergenza pandemica”. Il superamento o meno della soglia di raccolta deve essere quindi valutato “in relazione al contesto concreto in cui l’attività si è svolta, specie laddove ricorrano eventi straordinari ed esterni, come il sisma del 2009 o gli effetti perduranti della pandemia, che abbiano inciso in modo determinante sulla capacità operativa dell’esercizio”.

DVA/Agipro

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