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Ultimo aggiornamento il 19/03/2025 alle ore 20:32

Attualità e Politica

19/03/2025 | 15:40

Scommesse sportive, il Consiglio di Stato respinge il ricorso di una società maltese: "Sanatoria agenzie conforme a diritto Ue, nessuna discriminazione per i bookmaker"

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Scommesse sportive il Consiglio di Stato respinge il ricorso di una società maltese: Sanatoria agenzie conforme a diritto Ue nessuna discriminazione per i bookmaker

ROMA – Nessuna discriminazione per i bookmaker nella sanatoria fiscale prevista dalla Legge di Stabilità 2015. Il Consiglio di Stato respinge il ricorso presentato dalla società maltese Sogno di Tolosa Ltd - titolare nel suo paese della licenza di bookmaker per il gioco online - confermando la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. La società aveva presentato ricorso contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, contestando una presunta impossibilità ad aderire alla sanatoria fiscale introdotta per regolarizzare gli operatori non collegati al totalizzatore nazionale.

Sogno di Tolosa Ltd, è operante in Italia nel settore delle scommesse sportive attraverso una rete di titolari di esercizi fisici in diverse zone del territorio italiano, indicati come “sportelli virtuali affiliati” e comunemente denominati “centri trasmissione dati” (Ctd). Secondo quanto sostenuto dalla società, il provvedimento previsto dalla Legge di Stabilità 2015 avrebbe agevolato solo gli evasori escludendo, invece, chi aveva corrisposto i propri obblighi tributari. Come si legge, infatti, Sogno di Tolosa Ltd sosteneva di rivestire la posizione di “colui che deve presentare una dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione in quanto sia il bookmaker sia lo sportello virtuale affiliato non doveva “far emergere” o “sanare” nulla”, in quanto, gli sportelli virtuali affiliati avrebbero già pagato regolarmente l’imposta unica.

Il Tar Lazio, con la sentenza di primo grado, aveva già respinto il ricorso evidenziando che in nessuna parte della norma presentava una forma di discriminazione della società maltese, la quale, dunque, non era difatti stata esclusa dall’adesione alla sanatoria. Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 18 marzo 2025, conferma che la norma non esclude alcun operatore, ma concede solo una deroga per chiunque debba regolarizzare la sua posizione in Italia. Il Consiglio chiarisce, inoltre, che la Legge di Stabilità prevede che i “soggetti che possono procedere alla regolarizzazione sono quelli attivi, alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite di denaro in Italia, tra cui, ovviamente, sono da ricomprendere Sogno di Tolosa ed i gestori dei punti affiliati”. Di conseguenza, la mancata partecipazione è dunque da interpretare come una libera scelta e non come una conseguenza di una presunta discriminazione normativa. Il Consiglio di Stato, respingendo dunque il ricorso, ha tenuto a precisare che normativa italiana sui giochi pubblici è “conforme ai principi europei di concorrenza e trasparenza”.

FRP/Agipro

Foto credits Sailko CC BY 3.0

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