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Ultimo aggiornamento il 22/12/2024 alle ore 20:32

Attualità e Politica

12/11/2024 | 11:10

Scommesse, tre Corti di Giustizia tributaria annullano accertamenti per agenzie estere: “Imposta unica solo sui ricavi del bookmaker, disapplicare il calcolo sul triplo della raccolta”

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Scommesse tre Corti di Giustizia tributaria annullano accertamenti per agenzie estere: “Imposta unica solo sui ricavi del bookmaker disapplicare il calcolo sul triplo della raccolta”

ROMA - Tre corti di Giustizia tributaria hanno dichiarato l’illegittimità del trattamento sanzionatorio tributario applicato – in materia di imposta unica scommesse - dall’Agenzia Dogane e Monopoli nei confronti di un operatore estero. Sono stati dunque annullati parzialmente o integralmente gli avvisi di accertamento a carico delle agenzie prive di concessione, accogliendo i ricorsi dello Studio legale Agnello. La Corte di Milano - con due sentenze depositate la scorsa settimana - ha rilevato l’illegittima esclusione dell’operatore estero dai bandi di gara per l'aggiudicazione delle concessioni, già riconosciuta dalle corti UE e nazionali, e la conseguente legittimità (anche sotto il profilo penale) della prestazione dei servizi in regime transfrontaliero. Per questo, “la previsione di un trattamento fiscale differenziato rispetto agli operatori nazionali non sembra trovare giustificazione alcuna”. I Giudici tributari hanno concluso che l’applicazione del triplo della media provinciale delle agenzie concessionarie quale base imponibile per l’imposta unica nei confronti di soggetti che non si sono potuti collegare al totalizzatore nazionale - in quanto esclusi dalle concessioni a causa della condotta discriminatoria dello Stato nei loro confronti - “si pone essa stessa in contrasto con il diritto dell’Unione: la disposizione, pertanto, non può essere applicata a tali soggetti”. Nell'ipotesi di conflitto della norma nazionale con norma dell’Unione immediatamente efficace ed esecutiva, “sussiste l'obbligo di disapplicazione della norma interna da parte del giudice nazionale”. In un caso simile, sempre affrontato dall’avvocato Agnello, La Corte di Giustizia Tributaria di Caserta ha concluso che “l’imposizione andava calcolata solo sui ricavi dell’attività del bookmaker, titolare dell’attività economica, con esonero del centro scommesse. Il legislatore, in sostanza, ha innovato la natura dell’imposizione, prescrivendo che sia solo il bookmaker che svolge l’attività a dover pagare il tributo, mentre alle ricevitorie non verrà più richiesto il pagamento dell’imposta unica”. I Giudici tributari hanno aggiunto “la non assoggettabilità dell’attività dell’operatore estero al trattamento sanzionatorio tributario proprio perché essa non partecipa alla gestione di un’attività di gioco illecita”. La Corte di Palermo, infine, ha statuito che “la previsione di un trattamento fiscale differenziato rispetto agli operatori nazionali non sembra trovare giustificazione alcuna”.

NT/Agipro

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