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Attualità e Politica

23/10/2020 | 10:18

Sicilia, la legge regionale in Gazzetta Ufficiale: distanziometro a 300 e 500 metri, salve le attività già esistenti

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Sicilia la legge regionale in Gazzetta Ufficiale: distanziometro a 300 e 500 metri salve le attività già esistenti (1)

ROMA - Le “Norme per la prevenzione e il trattamento del disturbo da gioco d’azzardo”, approvate il 7 ottobre 2020, rappresentano la prima legge siciliana sul gioco patologico. Questi i principali lineamenti. 

Distanziometro differenziato – La legge fissa un regime di distanze minime per «l’apertura di centri di scommesse, di spazi per il gioco con vincita in denaro nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco». Tali aperture non sono permesse a meno di 300 metri dai luoghi sensibili, nei comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti; e a meno di 500 metri dai luoghi sensibili, nei comuni con popolazione pari o superiore a 50.000 abitanti. Le distanze si misurano in base al percorso pedonale più breve. Per quanto riguarda gli apparecchi di gioco, si considerano nuova installazione sia la stipula di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, sia l’installazione dell’apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell’attività.
È inoltre importante notare che, a differenza di quanto previsto nelle normative di quasi tutte le regioni italiane, gli apparecchi che devono sottostare al distanziometro non sono solo i “comma 6” (slot e Vlt) ma anche i “comma 7” (che non prevedono vincite in denaro).

Luoghi sensibili – L'elenco dei luoghi sensibili comprende: istituti scolastici; luoghi di culto; strutture sanitarie e ospedaliere; luoghi di aggregazione giovanile, inclusi gli impianti sportivi; caserme; centri di aggregazione di anziani; cimiteri e camere mortuarie. I comuni con apposito regolamento possono indicare ulteriori luoghi sensibili sulla base delle caratteristiche del territorio comunale.

Salvi gli esercizi esistenti – Il regime delle distanze si applica soltanto alle nuove aperture. La legge stabilisce espressamente che «la regolamentazione del numero di sale gioco non potrà avere effetto retroattivo e dovrà salvaguardare le attività già esistenti».

Orari – Ai Comuni sono demandate le sospensioni orarie nel funzionamento degli apparecchi di gioco. Tali sospensioni sono previste nella «nella fascia notturna nonché nella fascia oraria di ingresso e di uscita scolastiche».

Osservatorio – Il testo di legge istituisce “l’Osservatorio regionale sul disturbo da gioco d’azzardo”, che ha il compito di: osservare, studiare, monitorare il fenomeno della dipendenza da gioco; formulare pareri, proposte di strategie e linee di intervento all’Assemblea regionale siciliana e alla Giunta regionale; redigere annualmente una relazione sullo stato dell’offerta di gioco in relazione alle finalità della legge.

Elenco soggetti inibiti – Prevista l'istituzione, da parte della Regione, dell’elenco regionale dei soggetti che intendono essere inibiti dal gioco con vincite in denaro. L’iscrizione all’elenco si realizza su base volontaria e può essere effettuata per un periodo definito, almeno semestrale, o a tempo indeterminato.

Marchio no slot – Tramite i Comuni, la Regione rilascia il marchio regionale “Slot? No Grazie!” agli esercenti che scelgono di non installare apparecchi di gioco nelle loro attività.

Modalità attuative – Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, l’assessore regionale per la Salute con proprio decreto dovrà definirne i criteri, le regole tecniche e le modalità attuative.

 

 

RED/Agipro

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