Attualità e Politica
22/04/2025 | 10:42
22/04/2025 | 10:42
ROMA – Il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi di alcuni concessionari di apparecchi da gioco contro il pagamento di 500 milioni di euro richiesto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm), in base alla Legge di Stabilità 2015 quando era in carica il Governo Renzi. I giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto che questo prelievo tributario fosse proporzionato e non abbia avuto, come conseguenza, “ostacolare una gestione redditizia degli apparecchi da gioco da parte dei concessionari esistenti”. L'Agenzia, si legge nella sentenza, aveva disposto un prelievo complessivo, dal settore slot e Vlt, di “500 milioni dei compensi in applicazione delle convenzioni di concessione, riduzione ripartita tra i vari concessionari in proporzione al numero di apparecchi controllati da ciascuno alla data del 31 dicembre 2014, e poi suddivisa da ciascun concessionario tra sé stesso e gli operatori della propria filiera, in proporzione alla partecipazione di ognuno alla distribuzione del compenso”.
Il Tar del Lazio aveva respinto in primo grado, nel 2019, il ricorso dei concessionari dopo aver richiesto alla Corte Costituzionale un giudizio di legittimità su quanto deciso, a riguardo, nella Legge di Stabilità 2015. La Consulta aveva quindi rimodulato il provvedimento, modificandolo da prelievo fiscale annuale a tassa “una tantum”, prevista solo per il 2015. In questo modo infatti sarebbe venuto meno il pericolo di “un vero e proprio stravolgimento delle condizioni economiche pattuite in convenzione, con conseguente eccessiva gravosità degli obblighi imposti per i concessionari ed i relativi operatori di filiera”. Il prelievo avrebbe però riguardato non più solo i concessionari ma tutti gli operatori della filiera degli apparecchi.
Visto il ricorso dei concessionari al Consiglio di Stato, i giudici di Palazzo Spada si erano rivolti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per chiarire se la normativa violasse “i principi europei di libertà di stabilimento e di servizi, nonché il principio del legittimo affidamento dei concessionari”. Nel 2022 il tribunale di Lussemburgo aveva dichiarato che la giustizia amministrativa italiana avrebbe dovuto accertare “l'effettiva restrizione della libertà di stabilimento” e, in caso positivo, verificare l'esistenza di un “motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare la suddetta restrizione, con la puntualizzazione che non sarebbe comunque consentito il perseguimento del solo obiettivo di incrementare al massimo gli introiti del pubblico erario”. Il Consiglio di Stato aveva quindi fatto ricorso alla consulenza tecnica di un collegio di esperti. Le conclusioni dell'indagine hanno evidenziato che il prelievo imposto “non appare in contrasto con il principio di proporzionalità, risultando idoneo a garantire la realizzazione degli obiettivi perseguiti senza eccedere quanto è necessario per raggiungerli”. Il Collegio ritiene inoltre che la tassa non abbia determinato una discriminazione tra i concessionari, “riservando un trattamento meno favorevole alle situazioni transfrontaliere rispetto a quelle interne, né emerge, del resto, che il suddetto prelievo abbia causato una discriminazione alla rovescia, riservando un trattamento meno favorevole alle situazioni interne rispetto alle situazioni transfrontaliere”.
DVA/Agipro
Foto credits Sailko CC BY 3.0
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