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Attualità e Politica

03/07/2017 | 12:35

Vlt, Tar Lazio respinge ricorso concessionari su aumento del preu

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bplus preu vlt tar lazio

ROMA - Sono stati in parte respinti e in parte dichiarati improcedibili dal Tar Lazio i ricorsi di BPlus (ora Global Starnet), Cirsa, Gamenet, Sisal, Snai, Cogetech e Lottomatica contro l’aumento del preu sulle vlt a partire da gennaio 2012 e contro la tassa sulla fortuna al 6% per le vincite eccedenti i 500 euro. Su quest’ultima questione, la Seconda sezione spiega nelle sentenze che “va dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse” viste le vicende successive alla presentazione del ricorso, tra cui il decreto dei Monopoli del 2014 che ha abrogato l’originario provvedimento del 2011 e la sentenza della Consulta che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sulla norma. Per quanto riguarda l’aumento del preu, “le società hanno contestato l’aumento (sino al 4,5%) del prelievo erariale unico sugli apparecchi VLT ritenendo che lo stesso non fosse, almeno originariamente, basato su un adeguato fondamento normativo utile per giustificare il superamento del tetto massimo del 4% stabilito dalla normativa primaria di riferimento”, ovvero il decreto Abruzzo che nel 2009 diede il via i nuovi apparecchi. Tuttavia, ricordano i giudici, con la manovra bis del 2011 è stato dato l’ok ai Monopoli per l’emanazioni di “disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro variare la misura del prelievo erariale unico”. Tale previsione normativa è stata successivamente integrata dal decreto di semplificazione fiscale del 2012. Provvedimento che “nella parte in cui recepisce la percentuale di aumento del PREU contenuta nei contestati decreti direttoriali, nel frattempo emanati, non costituisce una legge-provvedimento, ma integra quanto in precedenza dallo stesso legislatore palesato circa la necessità di aumento del tributo”. La legge, dunque, “non appare infatti semplicemente finalizzata ad interferire con i giudizi in corso, in quanto, si muove su un piano ben distinto”. In particolare “l’intento del legislatore è stato quello di stabilire una regola astratta, sia pure prendendo spunto dal contenzioso in atto, il quale ha consentito di fare emergere l’approssimazione del precedente intervento legislativo  che, sebbene chiaramente finalizzato al conseguimento di maggiori entrate per l’Erario, era carente di alcuni dei parametri necessari a circoscrivere la discrezionalità dell’autorità amministrativa chiamata ad applicare il tributo, sia per quanto riguarda la disciplina dell’addizionale che per quanto riguarda l’aumento dell’aliquota del PREU, precedentemente fissato dallo stesso legislatore nella misura massima del 4%”. Il Collegio fa infine notare come “l’aliquota del prelievo in oggetto ha poi inciso un ulteriore intervento normativo per effetto del quale la stessa ha subito un incremento pari al 5% per gli anni 2013, 2014 e 2015, e al 5,5% per gli anni successivi, senza che la parte ricorrente, a quanto è dato sapere, abbia mosso contestazioni al riguardo”. LL/Agipro

 

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