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Attualità e Politica

03/02/2021 | 13:00

Gioco on line, Tribunale di Ivrea annulla sanzione a un punto vendita ricarica: la presenza di PC non dimostra un illecito

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ROMA - Il Tribunale di Ivrea ha escluso l’illecito contestato dall’Agenzia Dogane e Monopoli del Piemonte in materia di apparecchiature collocate all’interno dei Punti Vendita Ricariche, e ha annullato la sanzione amministrativa applicata a un esercente, difeso dall’avvocato Daniela Agnello, che aveva messo a disposizione dei propri clienti dei computer per la libera navigazione su internet. È quanto si legge in una nota dello Studio Legale Agnello. La vicenda era partita con un controllo della Guardia di Finanza di Torino nel bar gestito dall'esercente, che aveva stipulato un contratto di punto vendita ricarica con un concessionario per l’attività di promozione, pubblicizzazione e diffusione del gioco a distanza nonché di vendita di ricariche dei conti di gioco. Dopo il controllo, le Fiamme Gialle avevano redatto un verbale di contestazione e sequestro amministrativo dei personal computer che avevano la pagina internet aperta sul canale di raccolta collegato al concessionario.

Il Giudice ha però ritenuto che l’illecito amministrativo della messa a disposizione di apparecchiature che consentono ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco dei concessionari on line «non può dirsi integrato per effetto della mera messa a disposizione della clientela di "normali" personal computer». Occorre invece la prova dell’effettivo utilizzo del PC come apparecchio da intrattenimento, in quanto la pagina di gioco visibile nello schermo del PC assume un carattere "neutro". Gli accertamenti avevano anche verificato la presenza di un distributore automatico denominato "Uniko" che consentiva la ricarica dei conti di gioco ma non la navigazione internet. Il Giudice piemontese ha concluso che le contestazioni dell’amministrazione «non superano la soglia di gravità, precisione e concordanza» e «non sono sufficienti a ritenere provato che il PC fosse destinato, in via di normalità, a consentire agli avventori la pratica del gioco on line». Il Giudice ha inoltre stabilito che «la pagina internet di gioco ha il valore di indizio non univoco e che pertanto non sussistono gli elementi per integrare l’illecito amministrativo».
Il Tribunale ha accolto la tesi difensiva dello Studio Legale Agnello e ha condannato l’amministrazione al pagamento delle spese processuali. RED/Agipro

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