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Attualità e Politica

10/03/2020 | 11:46

Emergenza Coronavirus, gli operatori chiedono la sospensione delle imposte: dalla loro parte il precedente del 2001

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ROMA - Sospensione della tassazione sui giochi: questa la prima, stringente esigenza del settore dopo le ultime misure governative per combattere l'emergenza Coronavirus. Da più parti si sta lavorando per chiedere alle istituzioni misure che alleggeriscano per quanto possibile la situazione economica degli operatori, piombati in pochi giorni a ricavi zero ma obbligati ovviamente a tenere fede ai rapporti contrattuali nei confronti dei loro dipendenti. 

Al riguardo, esiste un precedente importante, risalente a meno di vent'anni fa, quando di fronte ai concessionari di scommesse si pose in termini drammatici la questione dei “minimi garantiti”. Così venivano definite le somme che ogni azienda, nell'atto di partecipare al bando del 1999, garantiva a Coni e Unire a scatola chiusa. L'entità della somma era determinante ai fini dell'ottenimento della concessione, ma per la maggior parte delle imprese si rivelò sovrastimata rispetto al giro d'affari reale. Successivamente, lo Stato sarebbe intervenuto per limare gli importi, il che non ha impedito che la questione dei minimi garantiti si trascinasse per anni nelle aule dei tribunali. Quello che è importante rilevare, però, è che in considerazione della situazione critica, un decreto del Ministero delle Finanze datato 28 maggio 2001 dispose la sospensione dei versamenti dell'imposta unica a carico dei concessionari fino al 15 dicembre successivo. Una “comfort zone” breve ma in quel momento importantissima. 

L'intervento fu reso possibile da una legge approvata qualche mese prima (la numero 212 del 27 luglio 2000), che attribuiva al Mef il potere di sospendere o differire, con proprio decreto, il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili. La legge è ancora in vigore e senza dubbio il contagio da Coronavirus può essere considerato un evento “eccezionale e imprevedibile”, questo dà indubbiamente forza alle imminenti richieste del settore che, diversamente dal 2001, non riguarderanno soltanto l'imposta unica, ma anche il Preu. 

Da definire, eventualmente, la durata della sospensione. Quanto alla ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti, il comma 2 bis della legge 212 stabilisce che questa avviene «senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, relativi al periodo di sospensione, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione». 

MF/Agipro

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