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Attualità e Politica

12/06/2017 | 14:04

Giochi, Tar Toscana annulla regolamento di Grosseto: “Limiti orari basati su dati insufficienti e contraddittori”

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ROMA - Il Tar Toscana ha annullato il regolamento sui giochi del Comune di Grosseto, che limitava gli orari di funzionamento di slot e vl e l’apertura di sale giochi. L’ordinanza firmata dal sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, entrata in vigore a ottobre 2016, è stata ritenuta contraddittoria e sproporzionata dai giudici amministrativi (che hanno accolto i ricorsi presentati dalle società Tosco e Maremma Gaming) così come accaduto per il regolamento di Firenze annullato lo scorso marzo. Anche in questo caso la Seconda sezione parte dall’assunto che il potere di limitazione degli orari deve essere assistito “da precisi studi scientifici relativi all’ambito territoriale di riferimento e non caratterizzato da evidenti illogicità o irragionevolezze che incidano sulla legittimità del provvedimento”. L’ordinanza comunale di Grosseto, si legge nelle sentenze, è stata elaborata in base a una relazione dell’A.U.S.L.Toscana Sud Est, caratterizzata però “da una serie di insufficienze istruttorie e contraddittorietà che non possono non inficiare la successiva determinazione degli orari di apertura delle sale gioco”. In particolare i giudici ritengono “irrilevante” il riferimento agli studi americani sulla dipendenza da gioco, analisi “che si riferiscono ad altro contesto e non possono certamente evidenziare particolari problematicità sussistenti sul territorio del Comune di Grosseto”.

Giochi, Tar Toscana annulla regolamento di Grosseto: “Ordinanza basata su dati insufficienti e contraddittori” (2)

ROMA - I dati presenti, inoltre, “si riferiscano all’intera Provincia di Grosseto e non al territorio comunale” e sono perciò “inutilizzabili” per un’ordinanza comunale. Mancano indicazioni precise sui soggetti in trattamento per problemi di ludopatia e la presunta relazione tra l’aumento di sale da gioco e l’incidenza del gioco patologico. Anche la preoccupazione per il gioco minorile appare in contraddizione con il contributo istruttorio dell’A.U.S.L. Toscana Sud Est, visto che l’incidenza del gioco è concentrata in fasce d’età soprattutto, la fascia 42-57 anni) non giovanili. “Mancano del tutto - conclude il Collegio - i precisi studi scientifici necessari per poter procedere all’emanazione alla disciplina restrittiva degli orari degli esercizi di gioco”. Il Tar evidenzia criticità anche “dalla sostanziale assenza di una qualche considerazione degli interessi dei gestori, alla luce del principio di proporzionalità”: la mancanza di considerazione degli operatori di gioco “e l’esiguo numero di ore rimaste a disposizione portano a ritenere concreto il pericolo che la disciplina limitativa possa risolversi nella pratica interdizione di un’attività che, al contrario, continua ad essere permessa dallo Stato”. I giudici hanno però rigettato la richiesta risarcitoria dei ricorrenti, per “mancanza di prova del pregiudizio subito”. L’ordinanza annullata oggi prevedeva l’apertura delle sale dalle 14 alle 22; per le slot presenti in altri esercizi commerciali l’orario era fissato dalle 16 alle 20 e per le agenzie di scommesse dalle 11 alle 24. LL/Agipro

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