Attualità e Politica
22/04/2026 | 16:10
22/04/2026 | 16:10
ROMA - Il prelievo erariale sulle cartelle del bingo ha natura tributaria. Se le cartelle non vengono utilizzate per lo svolgimento del gioco, “viene meno la ragione dell’imposizione ed il prelievo versato deve essere restituito”. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio in merito ad una controversia tra una società concessionaria e l’Agenzia delle Dogane e Monopoli, relativa al diniego di rimborso di circa 19mila euro versati per l’acquisto di cartelle bingo mai utilizzate.
La società, attiva nella gestione di una sala bingo, aveva sospeso l’attività nel marzo 2020 a seguito delle misure emergenziali Covid e non aveva più ripreso l’esercizio. Successivamente, aveva chiesto la definizione dei rapporti pendenti con Adm e il rimborso delle somme versate per cartelle che non erano mai state utilizzate. L’Agenzia aveva negato il rimborso, sostenendo che le cartelle, una volta ritirate, diventano di proprietà del concessionario, il quale si assume anche il rischio della loro eventuale inutilizzazione.
Secondo l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ha presentato ricorso in primo grado, il prelievo erariale avrebbe natura civilistica e si tratterebbe del “corrispettivo parziale del costo di produzione delle cartelle”, versato dal concessionario in un rapporto sostanzialmente contrattuale e volontario. Dunque, non essendo “un tributo”, il contenzioso non rientrerebbe nella giurisdizione del giudice tributario.
La società ha invece sostenuto che il prelievo erariale è un’imposta collegata direttamente alla raccolta delle giocate. Il versamento anticipato all’atto del ritiro delle cartelle, rappresenterebbe solo una “modalità tecnica di riscossione”, non il presupposto del tributo. Secondo la ricostruzione della società, “il presupposto per il legittimo prelievo erariale deve ritenersi l’esercizio del gioco e dunque la vendita delle cartelle ai giocatori”, con la conseguenza che, in assenza di gioco, “il tributo non è dovuto e quanto versato deve essere restituito”.
La Corte di Giustizia Tributaria, confermando la sentenza di primo grado, ha ribadito che il prelievo erariale sul bingo ha natura tributaria, richiamando il quadro normativo e la struttura del sistema dei giochi pubblici, già oggetto di interventi legislativi e interpretazioni consolidate. La sentenza osserva che il meccanismo del prelievo è assimilabile ad altre forme di imposizione sul gioco, come il bingo a distanza o il PREU sugli apparecchi da intrattenimento, tutte caratterizzate da “aliquote predeterminate e base imponibile collegata alle somme giocate”. Secondo i giudici, “non è sostenibile la tesi che per il solo gioco del bingo in sala manchi una imposizione fiscale”, poiché il sistema è coerente e unitario.
La Corte afferma che il versamento anticipato previsto dal Decreto Ministeriale 29/2000 non coincide con il presupposto impositivo, ma è solo una “forma di riscossione anticipata”. Pertanto, “se le cartelle non vengono utilizzate per lo svolgimento del gioco, viene meno la ragione dell’imposizione ed il prelievo versato deve essere restituito”. Il Collegio respinge, inoltre, anche la tesi dell’Agenzia secondo cui l’inutilizzo delle cartelle rientrerebbe nel “rischio imprenditoriale del concessionario”. Per la Corte, tale rischio non può includere il pagamento di un’imposta in assenza del relativo presupposto.
La Corte ha quindi rigettato interamente l’appello dell’Agenzia, confermando il diritto al rimborso e condannando l’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio.
FRP/Agipro
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