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04/07/2024 | 13:47

Canone di proroga bingo durante il Covid, l'avvocato Generale della Corte UE sulla normativa italiana: “Somme non previste al momento dell’aggiudicazione”

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Canone di proroga bingo durante il Covid l'avvocato Generale della Corte UE sulla normativa italiana: “Somme non previste al momento dell’aggiudicazione”

ROMA – La normativa italiana in materia di concessioni necessita di “una certa flessibilità per adattare la concessione alle circostanze senza ricorrere a una nuova procedura di aggiudicazione”. E' quanto si legge nelle conclusioni dell'avvocata generale della Corte di Giustizia Europea, Laila Medina, nell'ambito della causa che porterà la Corte di Giustizia dell'Unione Europea a definire la conformità al diritto comunitario del canone di proroga tecnica delle concessioni delle sale bingo. Una considerazione derivante dall'eventualità che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possano “trovarsi ad affrontare circostanze esterne che non era possibile prevedere quando hanno aggiudicato la concessione, in particolare quando l’esecuzione della concessione copre un periodo lungo”. Il caso in questione riguarda la pandemia di Covid, che secondo i giudici del Consiglio di Stato (che hanno rinviato la decisione alla Corte UE) deve “essere considerata una circostanza imprevedibile, non imputabile alle appellanti nei procedimenti principali e idonea a incidere sull’equilibrio economico-finanziario delle concessioni”. 

Quanto al canone mensile, esso “non era affatto contemplato nell’aggiudicazione iniziale delle concessioni”. L'Avvocatura spiega che “detto obbligo è stato probabilmente istituito per garantire che la proroga delle concessioni nell’ambito del regime di proroga tecnica fosse allineata al corrispettivo per la gestione prolungata dei servizi di cui trattasi”. Di conseguenza “l'obbligo di pagare il canone mensile nell’ambito del regime di «proroga tecnica» ha modificato i parametri economici di base delle concessioni, come definiti al momento della loro aggiudicazione iniziale”.

Secondo l'avvocata, le modifiche apportate dal regime di proroga tecnica sono “sono di per sé motivi sufficienti per ritenere che possano rendere meno attraente l’esercizio della libertà di stabilimento. Ciò è tanto più vero se si tiene conto del carattere unilaterale e non negoziale di tali modifiche”. La stessa considerazione è fatta anche per “l'obbligo di adesione al regime di «proroga tecnica» e, pertanto, per l’obbligo di pagamento del canone mensile per poter partecipare a una futura gara”. Inoltre “l'incapacità di un’amministrazione aggiudicatrice di rinegoziare le condizioni delle concessioni nel contesto di circostanze imprevedibili costituisce anch’esso un ostacolo alla libertà di stabilimento”. Gli operatori infatti “non sarebbero infatti sufficientemente incentivati a stabilirsi in Italia, tenendo conto del fatto che l’equilibrio economico-finanziario delle concessioni non potrebbe essere ripristinato dopo essere stato sconvolto da eventi al di fuori del controllo dei concessionari”. Le conclusioni dell’Avvocato generale UE non sono vincolanti per il Tribunale, che emetterà la sentenza nel giro di qualche mese.

GM/Agipro

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