Attualità e Politica
24/06/2026 | 15:30
24/06/2026 | 15:30
ROMA - È stata discussa oggi in Corte Costituzionale la causa che riguarda i limiti relativi alla disciplina sanzionatoria minima - 50mila euro a violazione - prevista dal cosiddetto Decreto Dignità, che ha introdotto un divieto generale di pubblicità dei giochi.
La questione è stata rimessa alla Consulta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, che ha sospeso un giudizio ritenendo “non manifestamente infondata” la possibile incostituzionalità del Decreto Dignità, laddove stabilisce che la violazione del divieto di pubblicità del gioco comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 20% del valore della pubblicità o sponsorizzazione e comunque non inferiore a 50mila euro per ciascuna violazione, senza prevedere alcuna discrezionalità nella modulazione dell’importo. La norma fissa dunque una soglia minima inderogabile ritenuta potenzialmente sproporzionata rispetto alla gravità concreta e varietà delle singole condotte.
Il caso trae origine dal ricorso di un content creator amatoriale sanzionato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) con una multa complessiva di 157mila euro per la pubblicazione di contenuti su piattaforme come YouTube e Twitch nei quali comparivano elementi riconducibili alla promozione indiretta di giochi e scommesse. Agcom aveva applicato il meccanismo previsto dalla normativa, calcolando la sanzione in misura proporzionale al valore economico delle violazioni, ma comunque ancorandola alla soglia minima di 50mila euro per ciascun illecito accertato. Nel ricorso, il soggetto sanzionato ha contestato la rigidità del sistema, sostenendo che l’importo fosse del tutto sproporzionato rispetto ai ricavi effettivamente percepiti, pari ad appena 1.000 euro, e alla reale diffusione dei contenuti, oltre che rispetto alla sua condizione personale ed economica. Il Tar Lazio, esaminando la vicenda, ha ritenuto che tali motivi di ricorso non potessero essere risolti in via interpretativa, poiché la norma non lascia margini di flessibilità né all’amministrazione né al giudice nella determinazione della sanzione.
Nel corso dell'udienza davanti alla Consulta, l'avvocato Alfonso Vuolo, difensore della parte privata, ha censurato duramente l'architettura della norma, spiegando che il cuore della questione ruota intorno alla combinazione di due parametri, ovvero il criterio generale del 20% e il criterio sussidiario e residuale della soglia minima di 50mila euro. Quest'ultimo evidenzia un palese deficit di flessibilità, in quanto appiattisce al suo interno una serie svariata di condizioni oggettive e soggettive differenti. Il legale ha aggiunto che si è di fronte a una palese incostituzionalità poiché vengono trattati allo stesso modo soggetti che hanno posto in essere condotte illecite senza ricavare alcun profitto e grandi operatori che hanno invece ottenuto, ad esempio, un guadagno di 250mila euro, per i quali il calcolo del 20% equivale esattamente alla soglia minima di 50mila euro.
Riguardo ai possibili effetti di un accoglimento della questione, il difensore ha rassicurato i giudici sulla tenuta del sistema normativo, precisando che l’eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale e la conseguente modifica della disposizione non determinerebbero alcun vuoto normativo. Resterebbe infatti pienamente operativa la proporzione del 20%, ferma restando la possibilità per l'Autorità amministrativa di modulare e riformulare la sanzione in stringente considerazione delle caratteristiche soggettive del trasgressore e oggettive del danno concreto.
Di orientamento opposto la tesi sollevata dall’Avvocato dello Stato Melvio Maugeri intervenuta in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri per difendere la legittimità della norma. Il legale ha richiamato la necessità di preservare il corretto equilibrio tra le prerogative discrezionali del legislatore e il rispetto dei dettami costituzionali. Pur ammettendo che di fronte a sanzioni rigide o fisse vi è sempre un intrinseco sospetto di incostituzionalità, per cui si rende necessario un confronto con un tertium comparationis, ossia con fattispecie analoghe meglio graduate, l'Avvocatura della Stato ha sottolineato che nel caso di specie la natura della sanzione sia differente. La misura in esame applica un'aliquota percentuale del 20% con un limite minimo non inferiore a 50mila euro e, richiamando la giurisprudenza costituzionale, in particolare la sentenza numero 185 del 2021, ci si trova dinanzi a una sanzione strutturalmente elastica e non fissa. L'Avvocatura ha poi insistito sulla finalità preminente della disposizione del Decreto Dignità, ricordando che tutte le norme e le relative sentenze orientate a prevenire la ludopatia sono storicamente marcate da una forte severità. L'assunto di fondo da cui muove il Tar Lazio, secondo cui a un maggiore importo del valore pubblicitario debba corrispondere una maggiore gravità della condotta e quindi una sanzione più elevata, si basa su una logica di tutela del patrimonio che non appare coerente con la ratio della norma in esame. Quest'ultima, infatti, non è posta a protezione del patrimonio del singolo, bensì a tutela del primario diritto alla salute pubblica. Di conseguenza, qualora la disposizione venisse dichiarata incostituzionale, l'ordinamento verrebbe privato di un efficace e necessario deterrente contro il gioco d'azzardo illecito.
Proprio sul tema della deterrenza si è concentrata l'attenzione del Collegio. I giudici della Corte Costituzionale hanno interloquito attivamente con le parti, sollevando un preciso quesito sulla reale efficacia del meccanismo vigente e rilevando come una marcata severità, intesa in chiave deterrente, rischi di abbattersi in modo sproporzionato sulle piccole violazioni, senza tuttavia esercitare un analogo e reale effetto deterrente sulle grandi violazioni. I giudici hanno esemplificato il paradosso sul piano numerico, evidenziando che su un valore pubblicitario di un milione di euro la sanzione proporzionale del 20% ammonterebbe a 200mila euro, mentre su una micro-violazione da soli 1.000 euro di ricavo l'importo da pagare scatterebbe comunque all'ingente soglia minima di 50mila euro, palesando una potenziale asimmetria nell'efficacia punitiva dello strumento legislativo.
La questione di legittimità costituzionale si concentra del resto sul principio di ragionevolezza e proporzionalità sancito dall’articolo 3 della Costituzione, che impone che situazioni diverse siano trattate in modo diverso e che le sanzioni siano proporzionate alla gravità concreta del fatto, sulla tutela della proprietà privata prevista dall’articolo 42, nonché sui vincoli derivanti dall’ordinamento europeo e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo richiamati dall’articolo 117 della Costituzione. Secondo il giudice amministrativo, la soglia minima inderogabile di 50mila euro rischia di produrre effetti eccessivamente onerosi nei casi di minore gravità, caratterizzati da limitata capacità diffusiva, assenza o marginalità del profitto economico e ridotta capacità lesiva. Un eventuale intervento della Consulta non metterebbe in discussione il divieto di pubblicità del gioco in sé, che resta valido e legittimo, ma potrebbe incidere esclusivamente sul meccanismo di determinazione della sanzione, aprendo alla possibilità di una maggiore graduazione dell’importo in base alla gravità effettiva delle violazioni.
FRP/Agipro
Foto Credits: Wikimedia CC By - SA 4.0
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