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Attualità e Politica

18/04/2025 | 11:29

Gara online, Adm pubblica nuove Faq sul bando: ulteriori chiarimenti su investimenti, conto gioco, misure di autoesclusione e di autolimitazione

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Gara online Adm pubblica nuove Faq sul bando: ulteriori chiarimenti su investimenti conto gioco misure di autoesclusione e di autolimitazione

ROMA – L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) ha risposto a ulteriori quesiti sulla gara del gioco online attraverso un nuovo documento pubblicato nella sezione Faq del bando. 

Per i candidati già titolari di concessione dell’esercizio a distanza dei giochi pubblici, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli conferma che l’adeguamento del sistema concessorio alle nuove regole tecniche deve avvenire entro i 6 mesi successivi alla aggiudicazione della convenzione “anche attraverso l’utilizzo delle regole tecniche di cui al decreto direttoriale AAMS dell’8 febbraio 2011, n. 2011/190/CGV, compatibili con le previsioni di legge”. 

In merito ai requisiti richiesti ai candidati - i quali devono essere mantenuti per tutta la durata della concessione - Adm chiarisce la necessità di essere in possesso di un’adeguata e pregressa esperienza e moralità nell’esercizio dell’attività di gestione e di raccolta di giochi, anche a distanza […] sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo, con ricavi complessivi, rivenienti da tale attività non inferiori alla somma di tre milioni di euro” e pertanto “Non è possibile avvalersi della sola parte relativa ai ricavi, in quanto tali ricavi sono rivenienti dall’attività di gioco svolto sulla base di efficace titolo abilitativo”. 

Ulteriori domande fanno riferimento, invece, all’articolo 15 delle Regole Amministrative, il quale prevede che “La relazione tecnica in merito al possesso delle capacità tecnico-infrastrutturali deve essere asseverata da soggetto terzo indipendente. In tal senso, l’Agenzia chiarisce che per “soggetto indipendente” si intende una società specializzata o un professionista del settore che sia terzo rispetto al candidato e all’Agenzia stesso. Inoltre, tra il “soggetto” e il candidato non deve sussistere alcun collegamento societario. 

In relazione al pagamento della rata di 7 milioni per i concessionari si chiarisce che tutti i candidati, compresi quelli già titolari di concessione dell’esercizio a distanza dei giochi pubblici, dovranno versare “quattro milioni di euro all’atto dell’aggiudicazione e i restanti tre milioni di euro all’atto dell’effettiva assunzione del servizio di gioco, intendendosi per effettiva assunzione del servizio di gioco il momento in cui il sistema di gioco è pronto per la raccolta, anche se rispondente alle vecchie regole tecniche”. Per i concessionari già titolari di concessione che proseguono la raccolta senza interruzione, la somma andrà versata quando la nuova concessione assume efficacia.  Si precisa, inoltre, che, qualora il concessionario già titolare di concessione dell’esercizio a distanza dei giochi pubblici aggiudicatario della procedura di gara in questione prosegua la raccolta senza interruzione, la somma andrà versata al momento in cui la nuova concessione assume efficacia.

Nel documento ufficiale si legge, inoltre, che: “A partire dal terzo anno di concessione, Adm, entro il 30 novembre di ogni anno, individua o autorizza, su proposta del concessionario, gli ulteriori investimenti, volti a implementare o sviluppare specifiche soluzioni tecnologiche, ai fini di aumento della sicurezza, di utilizzo della migliore tecnologia o di sviluppo di specifiche policy di gioco responsabile, prevedendo un importo non inferiore, per ciascun concessionario, allo 0,03% della raccolta media riferita a tutti i concessionari nell’anno precedente. Il concessionario è tenuto a documentare ad Adm l’effettiva realizzazione degli investimenti, nonché, per quelli indicati dal concessionario stesso, i benefici ottenuti mediante gli stessi, attraverso una relazione da presentarsi entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono gli investimenti.” E in tal senso nelle nuove Faq, l’Agenzia spiega che gli investimenti da effettuarsi possono essere autorizzati da Adm su proposta del concessionario o possono essere individuati autonomamente dall’Agenzia stessa.

In riferimento ad ulteriori quesiti sul conto gioco, si chiarisce che: “Per divieto di frazionamento, deve intendersi un conto di gioco che abbia un unico saldo ed un’unica contabilizzazione delle giocate, senza alcuna distinzione fra le diverse tipologie di gioco”. E si precisa anche che il concessionario è tenuto ad assicurarsi che il cliente acceda al gioco solo dopo aver preso conoscenza delle misure di autoesclusione e di autolimitazione e “averle impostate in relazione al proprio conto di gioco”. In riferimento ai meccanismi di autolimitazione da mettere a disposizione del giocatore, l’Agenzia chiarisce che in sede di prima attivazione del conto di gioco, essi “riguardano il limite di n. 3 ore giornaliere, euro 100 giornaliere di spesa ed euro 200 di ricarica al giorno”.  Infine, in relazione all’autoesclusione permanente e successiva alla chiusura del conto Adm precisa che la revoca può essere fatta solo dalla persona che ha effettuato l’autoesclusione e, comunque, decorsi almeno nove mesi.

FRP/Agipro

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