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Attualità e Politica

08/08/2024 | 09:30

Giochi, Cds conferma revoca della licenza a società di Quart (AO): “Quadro normativo consente alle Regioni di intervenire in materia di distanza da luoghi sensibili”

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Giochi Cds conferma revoca della licenza a società di Quart (AO): “Quadro normativo consente alle Regioni di intervenire in materia di distanza da luoghi sensibili”

ROMA - Confermata la revoca della licenza per l’installazione di sistemi di gioco vlt ad una società con sede nel Comune di Quart, in provincia di Aosta. Lo ha stabilito la Sezione Seconda del Consiglio di Stato, ribadendo quanto già deciso dal Tar della Valle d’Aosta a proposito della decisione presa dalla Questura nel 2019, che aveva avviato il procedimento di revoca causa distanza da luoghi sensibili.

LA VICENDA – Nel 2017 alla società è stata rilasciata una licenza per l’esercizio del gioco lecito attraverso il funzionamento dei sistemi di gioco vlt. Nel settembre 2019, la Questura di Aosta ha comunicato alla ricorrente l’avvio del procedimento di revoca della licenza, contestando il mancato rispetto delle distanze da luoghi sensibili stabilite dalla legge regionale del 2015, in quanto la sala giochi si trovava a meno di 500 metri dall’Università della Valle d’Aosta. La ricorrente ha contestato la nuova legge regionale del 2018, che ha modificato il criterio di misurazione della distanza, prevedendo che non sia più misurata “in base al percorso pedonale più breve”, ma “in linea d’aria”, anticipando inoltre al 1° giugno 2019 il termine per l’applicazione delle norme sulle distanze anche alle sale gioco già in esercizio (il termine era originariamente previsto entro otto anni dall’entrata in vigore della legge del 2015, dunqu al luglio del 2023). Questa normativa più restrittiva comprime – secondo la ricorrente - il diritto della libertà d’impresa degli esercenti, poiché “non è giustificata da alcun incremento nella diffusione del fenomeno della ludopatia nella Valle d’Aosta, che risulta, al contrario, in fase di attenuazione”. La nuova disciplina avrebbe quindi determinato “l’espulsione dell’attività di gioco lecito dalla pressoché totalità del territorio regionale”.

Tuttavia, secondo i Giudici, la disciplina in oggetto “rientra nei confini della discrezionalità che compete al legislatore regionale in un contesto particolarmente delicato in cui è in gioco la tutela della salute”. “Il quadro normativo e giurisprudenziale – si legge nella sentenza - consente espressamente alle Regioni d'intervenire prevedendo distanze minime dai luoghi sensibili per l'esercizio delle attività legate ai giochi leciti”. Il riferimento alla “linea d’aria” al posto del “percorso pedonale” determina un inasprimento della disciplina, “ma nel rispetto delle esigenze di tutela che la Corte ha ripetutamente sottolineato essere di particolare spessore”. Inoltre, non emergono ostacoli che impediscano all’attività di essere trasferita oltre il limite previsto dei 500 metri”. Anche il tempo concesso dal legislatore (sei mesi) per la riallocazione delle attività rispetta i criteri di equità e proporzionalità”. Per queste ragioni il ricorso è stato respinto.

GL/Agipro

Foto credits Sailko CC BY 3.0

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