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Ultimo aggiornamento il 13/09/2024 alle ore 10:00

Attualità e Politica

12/08/2024 | 15:32

Giochi, Consiglio di Stato conferma chiusura di una sala a Perugia: distanziometro si applica anche alle scommesse

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Giochi Consiglio di Stato conferma chiusura di una sala a Perugia: distanziometro si applica anche alle scommesse

ROMA – Confermata la chiusura di una sala scommesse di Perugia, perché troppo vicina a luoghi sensibili. Lo ha deciso il Consiglio di Stato, respingendo il ricorso del gestore, a cui già nel 2021 il Tar dell'Umbria aveva imposto la chiusura. Al centro della questione la legge regionale sul gioco del 2014, che vieta l'insediamento di attività di gioco a meno di 500 metri da determinati luoghi sensibili.

LA DECISIONE – La ricorrente sosteneva che la norma sulle distanze fosse applicabile solamente alle sale con apparecchi da gioco e non alle sale scommesse. Come però già sottolineato da una precedenze sentenza del Consiglio di Stato “la stessa distinzione tra sale da gioco e agenzie per le scommesse non comporta che i limiti distanziometrici non si applichino alle seconde”. Di conseguenza “i limiti distanziometrici si applicano anche alle agenzie delle scommesse, non essendo decisivo né discretivo, in senso contrario, il fatto che la legge regionale e il regolamento comunale sembrino riferirsi letteralmente alle sole sale da gioco e non alle agenzie per le scommesse ai fini delle distanze dai luoghi sensibili”, questo perché se il legislatore avesse voluto circoscrivere la norma agli apparecchi da gioco“avrebbe menzionato solo le sale da gioco e non anche il 'ioco lecito', più in generale, e avrebbe usato una dizione non equivoca utilizzando espressioni come 'esclusivamente', 'unicamente', riferite alle sale da gioco”.

Quanto alla presunta retroattività della norma, il Consiglio di Stato ha replicato che “la norma introdotta dalla legge regionale si caratterizza per un effetto di conformazione dell’attività in questione, il che comporta che l’autorità amministrativa è tenuta a effettuare i relativi controlli anche sulle attività in corso, eventualmente revocando l’autorizzazione o la concessione per la sopravvenuta illegittimità, ove ne ricorrano i presupposti. Non si pone, quindi, un problema di applicazione retroattiva delle norme ma di uniformare l’attività alla disciplina normativa che dovesse intervenire nel tempo”. Per questo è stata confermata la chiusura della sala.

GM/Agipro

Foto credits Sailko CC BY 3.0

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