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Ultimo aggiornamento il 24/02/2025 alle ore 20:33

Attualità e Politica

24/02/2025 | 17:20

Giochi, Tar del Lazio: “Un centro scommesse regolarizzato può cambiare liberamente il concessionario a cui collegarsi”

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Giochi Tar del Lazio: “Un centro scommesse regolarizzato può cambiare liberamente il concessionario a cui collegarsi”

ROMA – Un Centro trasmissione dati (Ctd), una volta regolarizzata la propria posizione con l'aggancio alla rete nazionale di raccolta scommesse dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) attraverso un accordo con un concessionario, può liberamente cambiarlo in seguito. Lo ha stabilito una sentenza del Tar del Lazio, respingendo il ricorso con cui un concessionario chiedeva l'annullamento dei provvedimenti con cui Adm autorizzava un Ctd regolarizzato, in provincia di Torino, a collegarsi a un altro concessionario senza che il precedente avesse voce in capitolo sulla decisione.

Il centro (che prima della sanatoria offriva scommesse con vincite sul territorio italiano senza essere collegato alla rete nazionale di raccolta del gioco) si era avvalso della procedura di “regolarizzazione fiscale per emersione”, introdotta con la Legge di Bilancio del 2015. “Se è vero – si legge nella sentenza – che la normativa sulla regolarizzazione dispone che il concessionario consenta, mediante accordo negoziale, al Ctd di utilizzare il proprio collegamento al totalizzatore, ciò non toglie che il titolare del diritto alla raccolta del gioco resti il soggetto che ha aderito alla procedura di emersione”. Di conseguenza, il Ctd può successivamente “decidere di concludere accordi negoziali con differenti concessionari, e quindi collegarsi al totalizzatore nazionale mediante il collegamento di nuovo concessionario”. Se così non fosse, spiegano i giudici amministrativi, si creerebbe “un potere di 'veto' dell’originario concessionario sulla volontà del Ctd di migrare verso altri operatori. Se, infatti, è necessaria l’adesione del precedente concessionario, non si vede come il Ctd possa disporre pienamente del proprio diritto alla raccolta del gioco, di cui, come si è detto, l’unico titolare non è il concessionario ma il Ctd aderente alla procedura di emersione. Ne deriverebbe, quindi, una gravissima compressione del diritto stesso, nonché una violazione dei principi costituzionali che garantiscono la libertà di iniziativa economica”. Per questi motivi l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non era tenuta a considerare la volontà del precedente concessionario nell'autorizzare il passaggio del Ctd a un nuovo concessionario.

DVA/Agipro

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