Attualità e Politica
08/06/2026 | 17:10
08/06/2026 | 17:10
ROMA - La Corte di Cassazione ha affermato che i punti vendita di ricariche online (Pvr) svolgono un’attività che rientra tra le prestazioni di servizi “soggette ad un compenso in percentuale rispetto al fatturato e, quindi, assimilabile ad una provvigione”, con conseguente obbligo di applicazione della ritenuta d’acconto sulle somme percepite, come stabilisce l’articolo 25-bis di un Dpr del 1973 in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
La Suprema Corte ha dunque respinto il ricorso della società Skiller Italia, confermando la legittimità dell’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate a seguito di un controllo originato da attività ispettiva del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Roma del 2008, culminata nel processo verbale di constatazione (Pvc), cioè l’atto con cui vengono formalizzati gli esiti delle verifiche fiscali svolte dagli organi ispettivi.
A seguito del Pvc, l’amministrazione finanziaria aveva contestato alla società la mancata applicazione delle ritenute sui compensi corrisposti ai Pvr, richiedendo per l’anno d’imposta 2008 un recupero complessivo superiore ai 336mila euro, oltre sanzioni e interessi.
La società aveva impugnato l’atto sostenendo che tali soggetti non svolgessero attività di intermediazione, ma si limitassero prevalentemente a “operazioni di ricarica delle carte prepagate degli scommettitori”, con la conseguenza che i compensi non sarebbero riconducibili alle “figure di cui all’art. 25-bis del Dpr 600/1973”.
Il ricorso era stato rigettato sia dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma sia dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che aveva qualificato l’attività come “procacciamento d’affari e attività di intermediazione finalizzata alla conclusione dei contratti di gioco”.
La Suprema Corte ha confermato tale ricostruzione, evidenziando che l’attività svolta dai punti vendita (Pvr) non si limita alla sola ricarica delle tessere, ma comprende la “raccolta della sottoscrizione dei contratti di gioco”, la “trasmissione del relativo contratto alla società contrassegnato da un numero identificativo” e la "gestione delle ricariche dei conti di gioco". Secondo i giudici, tale insieme di attività integra una forma di intermediazione economica, poiché è finalizzato a “favorire la conclusione di un affare”, coerentemente con la nozione di procacciamento d’affari.
La Corte ha inoltre ribadito che l’art. 25-bis del Dpr 600/1973 si applica alle “provvigioni comunque denominate” derivanti da rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari, attribuendo quindi rilievo alla "sostanza economica" del rapporto piuttosto che alla sua "qualificazione formale".
I giudici hanno chiarito che l’attività dei punti di ricarica rientra nell’ambito applicativo della norma in quanto riconducibile a un’attività di intermediazione svolta nell’interesse della società di gioco, con compensi che di relazionano al "volume delle giocate".
Infine, la Cassazione conferma la legittimità della motivazione dell’avviso di accertamento, ritenuta validamente fondata sul processo verbale della Guardia di Finanza, essendo già noto alla contribuente e condiviso dall’Ufficio.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con conferma del recupero fiscale disposto dall’Agenzia delle Entrate e della qualificazione dei punti di ricarica come soggetti che svolgono attività di intermediazione rilevante ai fini tributari.
FRP/Agipro
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