Attualità e Politica
15/06/2026 | 13:10
15/06/2026 | 13:10
ROMA – Le regole imposte ai concessionari di gioco online che non hanno partecipato alla gara – che prevedono, tra l’altro, la dismissione anticipata dell’attività, il divieto di acquisire nuovi clienti e l’obbligo di recesso dai rapporti con gli utenti – sono legittime. Lo ha deciso il Tar Lazio, che ha dato il via libera ai provvedimenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) che disciplinano il regime transitorio della proroga tecnica delle concessioni per il gioco online in vista della gara prevista dal riordino del settore, che si è conclusa nel novembre 2025. Secondo i giudici amministrativi, è lecita la distinzione tra gli operatori che hanno partecipato alla procedura e quelli che non vi hanno preso parte.
Alcune società di gioco a distanza (Plivio e Sogno di Tolosa Ltd) avevano presentato ricorso al Tar Lazio contro diverse circolari e determinazioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, contestando l’introduzione di un regime differenziato che, per i concessionari non partecipanti alla gara, prevedeva “obblighi più gravosi, tra cui la dismissione anticipata dell’attività, il divieto di acquisire nuovi clienti e l’obbligo di recesso dai rapporti con gli utenti”. Secondo le ricorrenti, questa disciplina risulterebbe illegittima per “violazione dei principi di uguaglianza, libertà di impresa, concorrenza e diritto di difesa, in quanto Adm avrebbe introdotto un’irragionevole distinzione tra concessionari in proroga tecnica, assoggettando quelli che non hanno presentato domanda di gara a un regime deteriore, caratterizzato da dismissione anticipata dell’attività e rilevanti limitazioni operative”. A questo motivo se ne aggiunge un altro, secondo il quale “la disciplina non tiene conto della posizione delle ricorrenti, le quali non hanno liberamente scelto di non partecipare alla gara, ma ne sarebbero state impedite dalla presenza di clausole escludenti della lex specialis” già oggetto di contenzioso.
Adm ha invece difeso la legittimità delle misure, ritenendole necessarie a garantire una fase transitoria ordinata e coerente con l’interesse pubblico.
Il Tar ha condiviso questa impostazione, affermando che “la differenziazione del regime transitorio tra concessionari che hanno partecipato alla procedura di gara e quelli che non vi hanno partecipato trova adeguata giustificazione nella diversità oggettiva delle rispettive posizioni”, escludendo così la sussistenza di profili di disparità di trattamento.
Per i giudici, infatti, i concessionari partecipanti alla gara “versano in una situazione caratterizzata dalla potenziale prosecuzione dell’attività all’esito della procedura selettiva”, mentre quelli non partecipanti si trovano “in una condizione di sicura cessazione del rapporto concessorio”.
In questo contesto, il Tar ha ritenuto legittime le misure adottate da Adm, in quanto finalizzate a “una gestione graduale e trasparente della fase di cessazione”, anche a tutela del gettito erariale, degli utenti e della regolarità del mercato.
Non è stata accolta neppure la richiesta di distinguere tra chi non ha partecipato per scelta e chi sostiene di non aver potuto partecipare per ragioni legate alla legittimità della gara. Una simile impostazione, secondo il Tribunale, non è praticabile perché fondata su elementi soggettivi non pienamente verificabili.
Il Tar ha quindi concluso che il diverso trattamento tra gli operatori è “ragionevole, proporzionato e coerente con la finalità di governare la fase di transizione verso il nuovo assetto concessorio”.
FRP/Agipro
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