Attualità e Politica
11/03/2026 | 15:00
11/03/2026 | 15:00
ROMA - È possibile sequestrare conti bancari di un operatore di gioco anche se nei suoi confronti è stata aperta una procedura di insolvenza (fallimento) fuori dall’Unione europea, in questo caso a Curaçao. Queste sono le conclusioni presentate dall’avvocato generale della Corte di giustizia UE, Rimvydas Norkus, in merito alla causa che riguarda una giocatrice residente in Germania che ha ottenuto, dal tribunale di Francoforte, una sentenza esecutiva per il rimborso di circa 57mila euro di perdite subite giocando online.
Il debitore è una società con sede a Curaçao, operante nel settore del gioco su piattaforme digitali. Dopo aver ottenuto la decisione favorevole, la ricorrente ha chiesto al tribunale tedesco di individuare eventuali conti bancari della società a Cipro e di congelarli tramite la procedura europea di sequestro conservativo dei conti bancari prevista dal Regolamento (UE) che norma il sequestro conservativo su conti bancari, “strumento pensato per garantire l’effettivo recupero transfrontaliero dei crediti”. Le conclusioni dell’Avvocato UE – anche se spesso sono riprese all’interno delle sentenze - non sono vincolanti per la decisione della Corte di Giustizia, attesa nel giro di qualche mese.
Durante il procedimento è emerso che nei confronti della società era stata aperta una procedura di insolvenza a Curaçao. Questo ha sollevato un interrogativo giuridico, ovvero se un fallimento aperto in uno Stato terzo, pur riconosciuto dal diritto nazionale di uno Stato membro, possa impedire l’utilizzo dello strumento europeo di sequestro dei conti. Il tribunale superiore di Francoforte ha quindi sospeso il procedimento e chiesto alla Corte di giustizia di chiarire l’interpretazione del regolamento, che esclude dall’ambito di applicazione i crediti nei confronti di debitori sottoposti a procedure di insolvenza.
Secondo l’Avvocato generale, “il regolamento sul sequestro dei conti bancari non preclude l’emissione di un’ordinanza di sequestro conservativo qualora il diritto nazionale dello Stato membro competente riconosca la procedura di insolvenza nello Stato terzo interessato”.
Le decisioni di insolvenza adottate in ordinamenti al di fuori dell'Unione europea non beneficiano del sistema di riconoscimento automatico previsto dal regolamento europeo sulle insolvenze, fondato sul “principio della fiducia reciproca tra Stati membri”. Questo sistema consente che “gli effetti della decisione di apertura producono con la stessa forza in tutti gli Stati membri”, garantendo la “parità di trattamento dei creditori”. Per le procedure extra-UE, invece, il riconoscimento dipende dal "diritto nazionale" e può variare da Stato a Stato.
Secondo l’Avvocato generale, limitare l’uso dell’ordinanza europea di sequestro conservativo solo perché il debitore è soggetto a una procedura di insolvenza fuori dall'Unione europea potrebbe “creare una frammentazione dell’ambito di applicazione del regolamento, con effetti differenti a seconda dello Stato membro dell’esecuzione”. Al contrario, la possibilità di emettere l’ordinanza consente di “preservare l’efficacia dello strumento e il recupero transfrontaliero dei crediti”.
Norkus sottolinea inoltre che la procedura di insolvenza straniera non è irrilevante: “La tutela della parità di trattamento dei creditori può essere garantita nella fase di esecuzione dell’ordinanza, quando il sequestro viene materialmente applicato nello Stato in cui si trovano i conti bancari”. In quel momento, le autorità nazionali possono valutare gli effetti della “procedura concorsuale eventualmente riconosciuta e applicare le misure necessarie a rispettare il principio della parità dei creditori”.
La normativa dell’Unione mira a evitare che la procedura concorsuale “interferisca con il recupero dei crediti” e a garantire che lo strumento funzioni in modo uniforme in tutti gli Stati membri, evitando che la tutela del creditore transfrontaliero diventi puramente teorica.
FRP/Agipro
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