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Attualità e Politica

10/04/2018 | 08:45

Limiti alla pubblicità e più poteri ai sindaci: alla Camera la proposta di legge popolare per il contrasto del gioco patologico

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Gioco patologico Camera legge dipendenza

ROMA - Il divieto di pubblicità dei giochi, un albo nazionale dei giocatori che chiedono l’esclusione dai siti di gioco, corsi di formazione per il personale operante nelle sale da gioco e gli esercenti sui rischi del GAP e sulla rete di sostegno, il riordino delle disposizioni vigenti in materia di prelievo erariale sui singoli giochi, la predisposizione di attività di ricerca e monitoraggio delle forme di gioco patologico in Italia (da finanziare con l'1% dei premi non riscossi e delle multe ai concessionari e ai gestori), l'introduzione delle tessera del giocatore: è quanto prevede la proposta di legge di iniziativa popolare sulla "Tutela della salute degli individui tramite il riordino delle norme vigenti in materia di giochi con vincite in denaro" che si propone di "prevenire le conseguenze individualmente e socialmente nocive del gioco, di garantire una gestione sicura e trasparente dei giochi, di contrastare il gioco non autorizzato e clandestino e di impedire l’accesso della criminalità al gioco e il riciclaggio". La finalità della legge "è la tutela della salute degli individui" e "prevede norme a tutela dei soggetti vulnerabili, individua misure per la prevenzione e la cura dei soggetti affetti da sindrome di gioco con vincita in denaro o per attività culturali e formative, di ricerca e di monitoraggio del GAP mediante l’istituzione di appositi fondi e misure di armonizzazione fiscale". 

FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI - I gestori delle sale "sono tenuti a esporre, all’ingresso e all’interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali (ASL), diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al gioco patologico". Sono previsti anche "corsi di aggiornamento per gli insegnanti", per "avviare iniziative di prevenzione del GAP nelle scuole dell’obbligo", e "campagne informative per genitori e insegnanti nonché campagne specifiche per anziani e immigrati". "Una quota pari allo 0,50% delle somme giocate destinate alla remunerazione degli operatori e dei concessionari inseriti nell’elenco depositato presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli è destinata al Fondo nazionale per le politiche sociali ed è trasferita ai Comuni" per essere "utilizzata per attività culturali, informative e formative locali, nonché per l’adozione di misure volte a costruire spazi e attività per la socialità nelle città e nei quartieri.

POTERI AI SINDACI - La proposta di legge "individua nei sindaci, sentiti i questori, le autorità competenti all’autorizzazione per l’esercizio del gioco". Il sindaco "rilascia l’autorizzazione per l’apertura di sale da gioco e per l’installazione di videoterminali autorizzati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli" e tali autorizzazioni "devono rispettare le norme di pianificazione territoriale degli enti locali, tutelare le condizioni di una reale sicurezza urbana per evitare problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico o il disturbo della quiete pubblica, individuando orari di esercizio e localizzazione di giochi che non pregiudichino categorie della popolazione meritevoli di specifica tutela e introducendo misure improntate al rispetto di distanze minime obbligatorie tra le attività di gioco e i luoghi socialmente sensibili, come istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani, ovvero strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale o strutture ricettive per categorie protette". Il sindaco può anche "introdurre limitazioni relative agli orari di esercizio e alla localizzazione di attività che possono pregiudicare categorie della popolazione meritevoli di specifica tutela".

TESSERA DEL GIOCATORE - Spetterà al MEF emanare "un decreto per l’introduzione obbligatoria di idonee soluzioni tecniche volte a bloccare automaticamente l’accesso ai giochi da parte dei minori" con cui "tutti gli apparecchi per il gioco vengono dotati di un sistema automatico di rilevamento dell’età anagrafica di chi gioca, tramite tessera elettronica, tessera sanitaria
o codice fiscale".

LIMITI ALLA PUBBLICITA' - Il testo vieta "la pubblicità dei giochi in fasce orarie protette, sui mezzi pubblici ed esposta, affissa o diffusa a meno di 300 metri da luoghi sensibili frequentati dai minori (quali istituti scolastici, oratori, centri per giovani, palestre o centri sportivi)". Sono vietati anche "i banner, su applicazioni o siti on line, che promuovano il gioco
d’azzardo, salvo che il fruitore non dichiari prima espressamente la sua maggiore età".

FONDO PER IL GIOCO PATOLOGICO - La copertura finanziaria del Fondo per la prevenzione, la cura e la riabilitazione del gioco patologico sarà garantita dall’1% "del fatturato complessivo della spesa italiana sul gioco d’azzardo, comprese le somme destinate al monte premi, alla filiera del gioco e all’erario. La percentuale destinata al Fondo è costituita dallo 0,33% proveniente dalla remunerazione degli operatori e dei concessionari inseriti nell’elenco depositato presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dallo 0,33% proveniente da un fondo apposito destinato dallo Stato alla riduzione dei danni conseguenti alla proliferazione di giochi e dallo 0,33% proveniente dalla diminuzione del monte premi previsto per i giocatori". 

DATI SULLA DIPENDENZA - Inoltre, "una quota pari all’1% dei premi non riscossi e delle multe ai concessionari e ai gestori dei giochi d’azzardo è destinata ad attività di ricerca e di monitoraggio delle forme di GAP in Italia nonché al funzionamento dell’Osservatorio nazionale" sul gioco patologico. Il Ministero della Salute sosterrà "progetti di ricerca scientifica inerenti al gioco, in particolare ricerche di carattere epidemiologico su popolazioni campione del territorio nazionale".

ANTIRICICLAGGIO - La legge individua "strumenti per il contrasto del gioco illegale e delle infiltrazioni criminali mafiose, per la tracciabilità dei flussi finanziari nella raccolta fisica di giochi d’azzardo e di scommesse e per il contrasto dell’evasione fiscale e tributaria", attraverso l'obbilgo di "utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o
presso la società Poste italiane Spa", su cui "devono transitare le spese, le erogazioni di oneri economici e i proventi finanziari di qualsiasi natura relativi ai concorsi pronostici e alle scommesse". Gli operatori dovranno identificare "l’identità di ogni cliente che compia operazioni di acquisto e di cambio di fiches o di altri mezzi di gioco per importo pari o superiore a 1.000 euro" e dovranno consentire "operazioni di ricarica dei conti di gioco, di acquisto e di cambio dei mezzi di gioco, esclusivamente attraverso mezzi di pagamento, compresa la moneta elettronica, per i quali è possibile assolvere agli obblighi di identificazione previsti dalla legge". 

LOTTA ALLE INFILTRAZIONI CRIMINALI - La legge stabilisce che "non può partecipare a gare o a procedure ad evidenza pubblica né ottenere il rilascio, il rinnovo o il mantenimento di concessioni in materia di giochi pubblici" un soggetto che "risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, o imputato" per un reato "di criminalità organizzata o di riciclaggio di denaro
proveniente da attività illecite". Non potranno partecipare alle gare per l'’assegnazione o al rinnovo delle concessioni in materia di giochi "le società che hanno commesso violazioni gravi rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse" e tutte le società con "caratteristiche intrinseche di opacità, quali le società anonime, che sono domiciliati fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all’Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati".

LIMITI ALLE SLOT - L'installazione degli apparecchi per il gioco con vincita in denaro è autorizzata "esclusivamente in apposite sale da gioco, che ne limitino la diffusione spaziale e il numero e che non siano fruibili o collegate con i comuni locali pubblici". Per quanto riguarda le caratteristiche degli apparecchi, "la durata minima di una partita è stabilita in 4 secondi" e "non possono essere utilizzati software, apparecchiature specifiche o metodi di elaborazione di dati. Il costo di ogni partita non deve superare un euro e ciascuna vincita deve avere valore non superiore a 100 euro". I giocatori possono chiedere personalmente di essere esclusi dal gioco: "è istituito un albo nazionale dei giocatori che chiedono l’esclusione dai siti di gioco, a disposizione di tutte le sale da gioco presenti sul territorio italiano", si legge nel testo. "Il personale operante nelle sale da gioco e gli esercenti sono tenuti a frequentare corsi di formazione predisposti dalle ASL sui rischi del GAP e sulla rete di sostegno".

MSC/Agipro

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