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Attualità e Politica

05/12/2017 | 15:38

Guardia di Finanza: “Centri scommesse esteri: scattano accertamenti se si superano 500mila euro in un semestre”

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Guardia Finanza

ROMA - La Guardia di Finanza fa scattare gli accertamenti sulla presunta “stabile organizzazione” in Italia di operatori di scommesse esteri, nel caso in cui vengano rilevati flussi finanziari superiori a 500mila euro in un semestre: è quanto si legge “Manuale Operativo in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali”, pubblicato in questi giorni, con cui sono state aggiornate le direttive operative della Guardia di Finanza. Il Manuale tiene conto delle ultime disposizioni normative, è aggiornato al 1° dicembre 2017 ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2018. Gli uomini della Gdf devono accertarsi se la raccolta gioco avvenga “nell’ambito di un’unica rete di vendita, anche sotto forma di Centro Trasmissione Dati”, dove si svolgono le attività di raccolta e pagamento delle giocate o la messa a disposizione di apparecchiature terminali. Superata la soglia dei 500mila euro di flussi finanziari in un semestre, “il gestore e il soggetto estero” saranno poi “convocati dall’Agenzia delle Entrate per fornire, in contraddittorio, la prova di non possedere una stabile organizzazione occulta in Italia”.

Al termine del contraddittorio - nel corso del quale “le attività svolte dai gestori possono essere desunte anche dai dati, dalle notizie e dalle informazioni comunicate dalla Guardia di Finanza - “l’Agenzia delle Entrate emette motivato avviso di accertamento, liquidando la maggiore imposta”. Una volta accertata la “stabile organizzazione”, gli intermediari finanziari sono tenuti a effettuare “una ritenuta d’acconto pari al 25% sugli importi che i gestori dei punti di gioco, collegati con reti estere, riversano alla stessa società estera per via telematica”. Ancora in materia di giochi, ma relativamente ai controlli e ai contenziosi con i singoli contribuenti, il Manuale operativo della Gdf prevede che per versamenti di grosse somme di denaro, giustificati con grosse vincite “non è sufficiente esibire le ricevute delle giocate”, o “i biglietti vincenti della lotteria”, ma è anche necessario allegare il versamento sul conto delle somme incassate”, specialmente se “si tratta di incassi che per ragione di valore possono essere eseguiti attraverso la semplice presentazione della giocata”, che sono quindi come titoli al portatore, riscuotibili “senza ulteriori riscontri circa il nominativo del beneficiario delle somme”.

PG/Agipro

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