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Attualità e Politica

20/02/2025 | 13:07

Il Tar Puglia respinge ricorso per apertura sala giochi: non rispetta il distanziometro da struttura sanitaria

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Il Tar Puglia respinge ricorso per apertura sala giochi: non rispetta il distanziometro da struttura sanitaria

ROMA – Il Tribunale Amministrativo per la Puglia – Lecce (Sezione Terza) ha respinto il ricorso di una ditta che aveva richiesto l’autorizzazione per aprire una sala giochi presso il Comune di Matino. L’immobile scelto per ospitare l’attività, difatti, supera i limiti minimi (250 metri) di distanza da luoghi sensibili, nella fattispecie una struttura sanitaria. 

La ditta ricorrente aveva presentato un primo ricorso nel 2020 contro il Comune di Matino, per richiedere l’annullamento del provvedimento emesso dal Responsabile del Settore Promozione strategica del territorio con il quale si negava "il rilascio dell’autorizzazione per l’attività di sala giochi”. Le ragioni con le quali si respingeva la richiesta, come riporta il documento, fanno rifermento al fatto che “l’immobile in argomento non rispetta quanto previsto in merito alle distanze dai luoghi sensibili indicati dalla stessa". 

L'appellante aveva contestato il provvedimento per “eccesso di potere: illogicità e violazione del principio di proporzionalità”, ritenendo la struttura sanitaria citata non rientrante tra i luoghi sensibili descritti dalla legge in merito. Accertando quanto premesso, il Tar Puglia aveva emesso nel settembre del 2020 un’ordinanza cautelare con la quale si pronunciava a favore del provvedimento del Comune di Matino poiché, si legge nel documento: “le nuove autorizzazioni all’esercizio non vengono concesse nel caso di ubicazioni in un raggio inferiore a 250 metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici primari e secondari, università, biblioteche pubbliche, strutture sanitarie e ospedaliere e luoghi di culto”. Inoltre, la legge in merito precisa che si possono definire strutture sanitarie o socio-sanitarie tutte le strutture che eroghino “prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e mantenimento delle abilità acquisite”. Si precisa, in aggiunta, che “L'ambulatorio – nel quale un professionista iscritto ad un albo socio-sanitario esercita la sua professione - può essere gestito in forma individuale, associata o societaria e avvalersi esclusivamente di professionisti sanitari regolarmente abilitati e iscritti agli ordini o albi professionali di competenza”. Difatti, lo studio medico in questione situato nel Comune di Matino – nel quale si svolge attività di ambulatorio - si trova tra le strutture sanitarie accreditate ed è pubblicato regolarmente sul sito istituzionale delle Regione Puglia. 

Dunque, all’udienza pubblica del 12 febbraio 2025 il Tar Puglia ha confermato l’infondatezza del ricorso, così come aveva espresso nella precedente ordinanza cautelare.

FRP/Agipro

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