Attualità e Politica
02/02/2026 | 16:47
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ROMA - La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un bookmaker estero, confermando l'obbligo di pagare - nel nostro paese - l’imposta unica sulle scommesse quando le giocate vengono raccolte in Italia, indipendentemente dalla sede dell’operatore. La Suprema Corte ha ribadito che non esiste alcuna “discriminazione” tra operatori nazionali e stranieri e che la normativa italiana è conforme ai principi dell’Unione Europea, come già affermato dalla Corte di Giustizia UE.
La causa nasce nel 2015, quando l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva contestato il mancato versamento dell’imposta per l’attività svolta sul territorio italiano sia da parte del bookmaker estero, sia da parte dell’agenzia (Ctd) italiana che operava per suo conto, con sede in Veneto. L’accertamento riguardava l’imposta unica sulle scommesse per l’anno 2015 e Adm aveva contestato anche le relative sanzioni.
Nel 2022 la Commissione Tributaria Provinciale di Verona aveva respinto il ricorso dei contribuenti e, nel 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto ha confermato la decisione, rigettando l’appello.
Con l'appello in Cassazione, bookmaker e intermediario hanno chiesto - tra i motivi di ricorso - anche un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE e una verifica di costituzionalità della norma. La Cassazione, però, ha bocciato le richieste spiegando la mancata necessità di un’udienza pubblica, perché la questione non è nuova e i motivi principali del ricorso risultato “manifestamente infondati”, essendo già stati ampiamente decisi dalla giurisprudenza italiana e europea.
La Corte, a tal proposito, ha ripreso il quadro già tracciato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 27/2018), che aveva chiarito che, dopo la legge 220/2010, anche i soggetti che raccolgono scommesse per conto di operatori privi di concessione – come i centri di trasmissione dati – sono considerati soggetti passivi dell’imposta. La Corte Costituzionale aveva inoltre escluso che questa equiparazione fosse irragionevole, sottolineando che anche il centro di trasmissione dati svolge un’attività di gestione, perché “mette a disposizione locali idonei, riceve le giocate, trasmette i dati al bookmaker, incassa le somme e paga le vincite”. Per questo motivo, secondo la Cassazione, sia il bookmaker estero sia l’intermediario italiano partecipano all’organizzazione del gioco e sono quindi entrambi obbligati al pagamento dell’imposta, ciascuno con un proprio debito verso il fisco.
Sul fronte europeo, la Cassazione richiama la sentenza della Corte di Giustizia UE del 26 febbraio 2020 (C-788/18), che aveva già stabilito che “l’imposta italiana non discrimina tra operatori nazionali e stranieri, perché si applica a chi gestisce scommesse raccolte in Italia, senza differenze in base al luogo di stabilimento”. La Corte UE aveva inoltre riconosciuto che, nel settore del gioco, “la tutela dei consumatori e la prevenzione di frodi e criminalità sono motivi legittimi che giustificano restrizioni alla libertà di prestazione dei servizi, purché proporzionate”. La Cassazione, quindi, esclude ogni violazione del diritto UE e non ritiene necessario alcun nuovo rinvio alla Corte di Giustizia.
FRP/Agipro
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