Attualità e Politica
19/03/2026 | 12:00
19/03/2026 | 12:00
ROMA - Una parte sempre più consistente della giurisprudenza di merito ritiene che l’imposta unica sulle scommesse delle annualità successive al 2016 sia da calcolare, per tutti gli operatori del mercato, sul margine dell’attività e non più sul volume della raccolta. La nuova tassazione prevista dal Legislatore incide non solo sul criterio di quantificazione del tributo, ma anche sull’individuazione del soggetto passivo dell’imposta, che resta esclusivamente il bookmaker, titolare dell’attività economica, con esonero del titolare dell’agenzia collegata a un bookmaker estero. È quanto riferisce una nota dell’avvocato Daniela Agnello, che elenca una serie di decisioni recenti. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia sostiene fermamente che “l’entrata in vigore della L. 208/2015 ha ridefinito la base imponibile su cui calcolare l’imposta, trasformandola sostanzialmente da imposta indiretta a diretta e indicando come parametro quantitativo di riferimento non più il volume della raccolta ma il margine effettivo (ricavi meno vincite) peraltro in piena coerenza e conformità al principio generale di rango costituzionale di effettività della capacità contributiva” e che la norma in questione non “circoscrive espressamente l’applicazione di questo parametro e di questa modalità di determinazione del quantum dell’imposta ai soli operatori regolari sotto il profilo amministrativo, ossia a quelli la cui attività passa attraverso il totalizzatore nazionale”. La stessa sezione, pochi mesi prima, aveva già precisato che “il criterio di determinazione dell’imposta, che vale per tutti i soggetti tenuti al versamento della stessa, indipendentemente dall’intervenuta o meno regolarizzazione della loro attività, è quello parametrato al margine e non al volume della raccolta”. Tale approdo giurisprudenziale ha effetti diretti e immediati sulla stessa struttura dell’imposta, che comporta l’esonero del gestore dell’agenzia dal meccanismo impositivo. La corte di giustizia di primo grado di Firenze lo afferma in modo inequivoco “…la tassazione in materia di imposta unica nei confronti del bookmaker Stanleybet, può avvenire ai sensi della Legge 504/1998, individuando come unico obbligato d’imposta il bookmaker, con totale esonero del centro”. Nello stesso senso si colloca anche il Giudice Tributario di Milano, che conferma l’assunto secondo cui, dopo la norma del 2015, l’imposizione dev’essere calcolata sui ricavi dell’attività del bookmaker, quale unico ed esclusivo titolare dell’attività economica, con conseguente totale esonero del centro e, per l’effetto, accoglie il ricorso disponendo la rideterminazione dell’imposta sul margine (ricavi meno vincite). Nella medesima direzione va anche la Corte di Giustizia Tributaria di Bari, poche settimane fa. “Resta necessario evidenziare – spiega la Agnello - come accanto alle pronunce che valorizzano il criterio del margine effettivo, si collocano altre decisioni che ridimensionano comunque le ricostruzioni dell’Ente impositore fondate su automatismi presuntivi. In tale prospettiva, merita di essere richiamata la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia, che ha annullato l’avviso di accertamento sul rilievo che, in presenza di “elementi documentali comunque reperiti”, il ricorso al triplo della media provinciale non può essere assunto come “prima e sostanzialmente unica opzione ricostruttiva”. In tale contesto, il principio costituzionale della capacità contributiva “ha assunto e assume funzione dirimente”, sostiene il legale, da oltre venticinque anni nel settore dei giochi e delle scommesse.
L’Avvocato Agnello evidenzia anche altre decisioni sulla stessa linea a Catanzaro e Firenze, concludendo che si tratta di un contenzioso “in piena evoluzione di diritto vivente che potrebbe richiedere l’intervento della Corte Costituzionale”.
RED/Agipro
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