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Ultimo aggiornamento il 23/12/2024 alle ore 20:32

Attualità e Politica

23/08/2024 | 12:08

La Corte di Cassazione respinge ricorso di bookmaker estero: “Imposta unica dovuta su tutte le scommesse raccolte in Italia”

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La Corte di Cassazione respinge ricorso di bookmaker estero: “Imposta unica dovuta su tutte le scommesse raccolte in Italia”

ROMA - Tasse legittime su tutte le scommesse raccolte in Italia. “Sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi d’imposta sia nei confronti del titolare della ricevitoria che del bookmaker estero privo di concessione”. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, confermando la decisione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria, che aveva rigettato l’appello di un bookmaker estero privo di concessione e di un’agenzia affiliata contro un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli per il mancato pagamento dell’imposta unica sulle scommesse. Secondo i Giudici tributari, l’imposta unica “è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio, in quanto il bookmaker privo di concessione gestisce le scommesse, realizzando in tal modo il presupposto impositivo”. I giudici della Cassazione, analizzando il ricorso, non hanno tenuto in considerazione l’elemento territoriale, sottolineando che “l'imposta, che non ha natura di sanzione, si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti, restando esclusa ogni restrizione discriminatoria, violazione della libertà di prestazione di servizi o lesione di affidamento”. Allo stesso modo “le ricevitorie operanti per conto di bookmaker privi di concessione, svolgevano un’attività di gestione che costituisce presupposto dell’imposizione, sono obbligate al versamento del tributo”. Infine, l’imposta non ha natura armonizzata a livello comunitario e quindi “non sussistono né contrasto con l’art. 401 direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (direttiva IVA), né profili di doppia imposizione”.

GL/Agipro

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