Attualità e Politica
04/05/2026 | 11:55
04/05/2026 | 11:55
ROMA - Il Tar del Lazio ha confermato la legittimità delle misure restrittive previste dalla normativa regionale del Lazio in materia di prevenzione del gioco patologico, respingendo i ricorsi presentati da diversi operatori del settore, tra cui titolari di slot machine, gestori di sale giochi ed esercenti di attività di raccolta.
La vicenda si riferisce alla circolare della Regione Lazio dell’11 gennaio 2023, che fornisce indicazioni operative sull’applicazione delle restrizioni introdotte dalla Legge Regionale sul contrasto al gioco patologico (GAP) anche alle sale già esistenti. Tra le misure contestate figurano la pausa obbligatoria di cinque minuti ogni trenta minuti di gioco, il distanziamento tra gli apparecchi e una serie di obblighi informativi nei locali.
Secondo i ricorrenti, la disciplina regionale e la successiva nota applicativa avrebbero introdotto "ulteriori vincoli" non previsti dalla Legge, tra cui la riduzione della frequenza delle giocate, il distanziamento minimo tra le macchine, l’installazione di cartellonistica informativa e di sistemi di avviso, come orologi visibili, segnali acustici e messaggi vocali automatici. Le società hanno contestato la presunta "impossibilità tecnica" di attuare alcune misure senza intervenire sui software delle macchine, nonché la violazione delle competenze statali in materia di regolazione tecnica del gioco, riservate all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Contestata, infine, anche la presunta violazione della "libertà d’impresa", la sproporzione delle misure e le possibili criticità rispetto alla normativa europea.
Richiamando anche una precedente pronuncia del Consiglio di Stato del giugno 2025, il Tar ha escluso la natura "innovativa" della nota regionale e, nel respingere i ricorsi, ha ritenuto che la Regione abbia operato entro i limiti delle proprie competenze, in attuazione della normativa regionale sul contrasto al gioco patologico.
Il Tribunale amministrativo ha chiarito che le misure relative alla frequenza delle giocate e alla pausa obbligatoria sono finalizzate a “ridurre la compulsività del gioco” e non richiedono modifiche tecniche agli apparecchi. Per quanto riguarda gli obblighi accessori, quali orologi, cartelli informativi e messaggi sonori o vocali, la sentenza li qualifica come "strumenti funzionali all’attuazione della disciplina", precisando che non introducono nuovi obblighi autonomi rispetto a quelli già previsti dalla legge regionale.
Anche la previsione del distanziamento minimo tra gli apparecchi è ricondotta alla finalità di "tutela della salute", in quanto diretta a ridurre situazioni di affollamento o condizioni che possono favorire il gioco compulsivo.
Sul piano dei principi generali, il Tar richiama l’articolo 41 della Costituzione, ribadendo che la libertà di iniziativa economica non ha carattere "assoluto" e può essere limitata per motivi di "utilità sociale". In questo contesto, il settore del gioco è qualificato come "attività soggetta a regolazione e concessione", rispetto alla quale le restrizioni risultano legittime. Il Tribunale amministrativo chiarisce, infine, che anche secondo il diritto dell’Unione europea le restrizioni alle libertà economiche sono ammissibili se giustificate da "motivi imperativi di interesse generale". I ricorsi sono stati quindi rigettati in quanto “manifestamente infondati”.
FRP/Agipro
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