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Ultimo aggiornamento il 04/02/2025 alle ore 18:35

Attualità e Politica

04/02/2025 | 16:11

Limiti orari, il Consiglio di Stato conferma la sospensione di cinque giorni ad una sala bingo di Roma

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Limiti orari il Consiglio di Stato conferma la sospensione di cinque giorni ad una sala bingo di Roma

ROMA – Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del Tar Lazio che aveva sospeso per cinque giorni l’attività di una sala bingo situata nella periferia di Roma. 

La società ricorrente, che gestisce l'esercizio, aveva fatto appello nei confronti della sentenza 24 giugno 2022 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, il quale aveva respinto il suo ricorso contro la determinazione dirigenziale con cui il Municipio Roma V aveva disposto la sospensione dell'attività di slot machines e Vlt che si trovavano presso la sala bingo. La ricorrente, inoltre, aveva presentato ricorso anche contro l’ordinanza del Sindaco di Roma Capitale, avente oggetto “disciplina degli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, installati nelle sale gioco e nelle altre tipologie di esercizi, autorizzati”.

La società appellante aveva fatto precedente ricorso contro l’ordinanza sindacale che aveva imposto limitazioni al funzionamento degli apparecchi di intrattenimento, consentendone l’utilizzo dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 18 alle ore 23 di tutti i giorni, compresi i festivi, dovendo invece rimanere, nelle restanti fasce orarie, spenti. Questo ricorso, tuttavia, è stato respinto dal Tar Lazio. Nella sentenza è intervenuta anche la determinazione dirigenziale del Municipio di Roma V che aveva disposto la sospensione per cinque giorni del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento presenti in sala, a fronte di due violazioni alla disciplina oraria, avvenute in data 19 aprile 2019 e 18 settembre 2019, che sono state oggetto di due verbali di contestazione.

Contestando il provvedimento, la società ricorrente ha proposto il ricorso in primo grado, considerando la decisione illegittima da parte del Municipio. L’appellante avrebbe, difatti, dedotto che, essendo la licenza rilasciata dal Questore, dovrebbe competere allo stesso, come cita la sentenza: “sanzionare l’abuso consistente nel mancato rispetto del regime orario prescritto dalle normative locali finalizzate al contrasto del fenomeno della ludopatia”. Tuttavia, il Tar Lazio ha confermato che il motivo è infondato.
La Sezione ha specificato, infatti, che la sanzione rispetto alla sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento può ritenersi legittima e irrogabile dal Sindaco ”in caso di reiterata inosservanza degli orari di funzionamento disposti nell’ordinanza”.

La giurisprudenza della Sezione ha evidenziato anche che con il passaggio dall’autorità di pubblica sicurezza ai Comuni, quest’ultimi possono “legittimamente prevedere che, in caso di reiterata violazione della disciplina sindacale sugli orari di apertura delle sale da gioco e di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro, si applichi la misura restrittiva della sospensione dell’attività per un tempo ragionevole ed adeguato”. Pertanto, il Consiglio di Stato respinge definitivamente il ricorso.

FRP/Agipro

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