Attualità e Politica
25/05/2026 | 14:55
25/05/2026 | 14:55
ROMA - La Corte di Cassazione ha confermato la sanzione da 8mila euro nei confronti di una società titolare di un’agenzia di scommesse a Usmate Velate, in provincia di Monza e Brianza, e del suo legale rappresentante, per la presenza di due minori all’interno di un’area dedicata al gioco con vincite in denaro. Con una recente ordinanza, i giudici hanno rigettato il ricorso presentato dalla società lombarda, confermando quanto già deciso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Il caso nasce da un controllo effettuato nel 2020 presso l’agenzia di scommesse, nel corso del quale era stata accertata la presenza di due minorenni intenti a giocare. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva quindi contestato la violazione delle norme che vietano la partecipazione dei minori ai giochi con vincita in denaro, irrogando la sanzione prevista dalla legge.
In primo grado il Tribunale di Milano aveva accolto il ricorso della società, annullando l’ordinanza per “l’erronea indicazione della società come trasgressore principale e del legale rappresentante quale obbligato in solido”, ritenendo violato il principio della Legge del 24 novembre 1981 sugli illeciti amministrativi, “secondo cui è sempre la persona fisica ad essere soggetto attivo dell’illecito amministrativo e responsabile diretto della sanzione e che l’obbligazione solidale della persona giuridica è autonoma rispetto a quella dell’obbligato in via principale”.
La Corte d’Appello di Milano aveva però riformato integralmente la decisione, valorizzando la disciplina speciale del settore del gioco pubblico. I giudici avevano precisato che le violazioni contestate riguardavano norme che “vietavano la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18” e che, “ferma la prima disposizione, vietavano in ogni caso ai minori di anni 18 l’ingresso nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro”. La Corte d'Appello aveva inoltre ribadito che “nell’ipotesi in cui titolare dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco sia una società le disposizioni previste si applicano alla società” e che il rappresentante legale “è obbligato in solido al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie”.
La Cassazione ha confermato questa impostazione, ribadendo che la responsabilità può ricadere direttamente sulla società e anche sul suo rappresentante legale. Si legge infatti nella decisione che “il principio di personalità nella commissione di illeciti amministrativi non impedisce al legislatore di prevedere, con norme speciali, centri di imputazione diversi dalla persona fisica autrice materiale dell’illecito, quando l’attività da cui deriva la violazione sia esercitata tramite la struttura organizzativa dell’ente nell’interesse di quest’ultimo, come nel caso di mancato controllo circa l’ingresso di minori nel locale”.
Infine, i ricorrenti avevano contestato alcuni errori nel verbale di accertamento, sostenendo che avessero compromesso il loro diritto di difesa. La Suprema Corte ha ribadito che, in materia di sanzioni amministrative, i vizi formali sono rilevanti solo se incidono concretamente sul diritto di difesa. Nel caso specifico, la successiva integrazione dell’atto aveva chiarito gli elementi mancanti, consentendo ai destinatari di conoscere l’addebito e di esercitare le proprie difese, anche attraverso la presentazione di "scritti difensivi" e la possibilità di pagamento in misura ridotta.
Il ricorso è stato quindi respinto in via definitiva, con la conferma della sanzione e la condanna al pagamento delle spese.
FRP/Agipro
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