Attualità e Politica
18/05/2026 | 12:35
18/05/2026 | 12:35
ROMA - La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un operatore della filiera del gioco pubblico (Codere Network Spa), nell’ambito del lungo contenzioso relativo al prelievo da 500 milioni imposto dal Governo Renzi al settore degli apparecchi da intrattenimento. Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno escluso che il Consiglio di Stato, nel confermare la legittimità della tassa, abbia “sconfinato nei limiti della giurisdizione”, precisando che l’attività svolta rientra nell’interpretazione della legge e non nella creazione di nuove norme.
La vicenda prende avvio dalla Legge di stabilità 2015, che ha previsto una riduzione complessiva annua di 500 milioni di euro dei compensi riconosciuti ai concessionari e agli operatori della filiera del gioco pubblico. La misura è stata poi attuata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli mediante un decreto direttoriale che ha disciplinato le modalità applicative del prelievo lungo l’intera catena degli operatori.
In una prima fase, la società Codere ha impugnato il provvedimento davanti al Tar Lazio, sostenendo che la riduzione fosse “illegittima e incostituzionale”, in quanto lesiva del principio di "legittimo affidamento" e sproporzionata rispetto all’impatto economico sul settore. Il Tar ha successivamente rimesso la questione alla Corte costituzionale che, con la sentenza n. 125 del 2018, pur intervenendo sul quadro normativo, ha ridimensionato le censure, anche alla luce delle modifiche sopravvenute che avevano limitato l’applicazione del prelievo al solo anno 2015 e ridefinito i criteri di riparto tra gli operatori.
Un passaggio decisivo è arrivato anche dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. Con la sentenza del 22 settembre 2022 (C-475/20), i giudici europei hanno chiarito che spetta al giudice nazionale valutare se il prelievo possa incidere sulla "libertà di stabilimento" prevista dall’art. 49 TFUE, precisando che una restrizione non può essere giustificata da finalità legate esclusivamente al miglioramento delle finanze pubbliche. La Corte ha inoltre affermato che “il principio della tutela del legittimo affidamento deve essere interpretato nel senso che non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale che riduca temporaneamente, durante la vigenza delle concessioni, il compenso dei concessionari”, salvo il caso in cui la misura sia talmente incisiva e improvvisa da non aver lasciato agli operatori “il tempo necessario per adeguarsi a questa nuova situazione”.
Alla luce di tali indicazioni, il Consiglio di Stato - chiamato in giudizio in una seconda fase - ha disposto una "consulenza tecnica" d’ufficio per valutare l’impatto economico del prelievo sul settore e sulle singole società, per poi confermare la legittimità del sistema, ritenendo la misura compatibile con il diritto europeo e non lesiva del legittimo affidamento degli operatori.
Nel ricorso in Cassazione, Codere ha sostenuto che il Consiglio di Stato avrebbe di fatto attribuito al sistema una struttura diversa da quella prevista dal legislatore, qualificando i rapporti tra concessionari e altri operatori come “solidali e non parziari”, e che tale operazione integrasse un “eccesso di potere giurisdizionale”, in quanto avrebbe comportato la creazione di una regola non prevista dalla legge.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno però precisato che non si configura “sconfinamento nei poteri del giudice quando questi si limita a interpretare la normativa applicabile al caso concreto, anche attraverso una lettura sistematica delle disposizioni”. Secondo la Cassazione, infatti, la qualificazione dei rapporti tra operatori come solidali rappresenta l’esito dell’attività interpretativa del giudice e non l’introduzione di una disciplina nuova.
Di conseguenza, la Cassazione ha escluso la presenza di un “eccesso di potere giurisdizionale”, osservando che eventuali "profili di dissenso" rispetto alla lettura offerta dal Consiglio di Stato restano confinati nell’ambito dell’errore di interpretazione, non sindacabile in sede di legittimità.
FRP/Agipro
Foto Credits: Wikimedia Commons
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